Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34001/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione per la custodia cautelare in carcere iniziata il 5/03/2012 (ordinanza Gip Imperia 2/3/2012) poi sostituita con arresti domiciliari e nuovamente con custodia in carcere fino al 4/12/2012, quando il Tribunale di Torino sostituì la misura con l'obbligo di dimora. Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva rigettato la domanda, articolando tre motivi di cassazione: (i) violazione di legge e contraddittorietà/motivazione illogica per avere la Corte territoriale attribuito al ricorrente colpa grave basandosi su valutazioni fattuali già esaminate nel giudicato penale; (ii) errata ricostruzione del nesso causale tra condotta colposa e adozione della misura cautelare; (iii) omessa motivazione per non aver valutato il comportamento processuale successivo alla misura e quindi l'eventuale assenza di colpa grave in nesso causale con la detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse logica, congrua e coerente con i fatti disponibili all'autorità al momento dell'adozione della misura cautelare. Pur trattandosi di assoluzione nel merito (sentenza di primo grado e conferma in appello che il fatto non sussisteva), la Corte territoriale aveva correttamente valutato elementi preesistenti e contemporanei alla misura (posizione di conflitto di interessi del ricorrente come dominus di Acquamare e socio di Porto di Imperia, stipula dell'accordo prima del rilascio della concessione, discrepanze tra computi metrici e successivi aumenti dei costi, mancata consegna documentazione alla Commissione di vigilanza) che, valutati ex ante, configuravano condotte gravemente colpose che avevano concorso a creare l'apparenza di una truffa e quindi avevano efficacia causale rispetto all'adozione della misura cautelare. Per questi motivi la domanda di riparazione è stata ritenuta ostativa e il ricorso è stato rigettato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1, lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nella vicenda è invocata per denunciare presunte nullità e vizî di motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, giudicando corretta la motivazione di merito.

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1, lett. e)

    Ulteriore base normativa per censurare la motivazione come illogica o contraddittoria; la Cassazione ha invece trovato la motivazione del giudice di merito coerente e sufficiente.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla custodia cautelare; evocata nel ricorso come parametro di legittimità dell'adozione della misura. La Corte ha valutato la legittimità della misura alla luce degli elementi disponibili all'epoca e ha ritenuto che esistessero fondati indizi derivanti anche da comportamenti gravemente colposi del ricorrente.

  • Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013 (Rv. 257606)

    Giurisprudenza secondo cui per la riparazione non è necessario un errore giudiziario formale: rileva l'antinomia tra custodia e assoluzione o tra durata della custodia e misura della pena; tuttavia l'indennizzo è escluso se l'incolpato ha dato causa alla detenzione con condotta dolosa o gravemente colposa.

  • Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010 (Rv. 247664)

    Principio che la condotta colposa rilevante può essere anche anteriore all'inizio del procedimento penale e che la colpa grave non va limitata al comportamento processuale successivo alla conoscenza del procedimento.

  • Sez. U. n. 34599 (de Benedictis, Rv. 222263)

    Indicazione che il giudice di merito deve apprezzare autonomamente e compiutamente tutti gli elementi probatori, con riferimento a comportamenti anteriori e successivi alla perdita della libertà, individuando fatti concreti e precisi che colleghino la condotta del richiedente alla creazione, nell'autorità procedente, della falsa apparenza di configurabilità del reato.

Massime di principio

  • L'assoluzione nel merito non garantisce automaticamente il diritto all'equa riparazione: se emerge che il detenuto ha tenuto condotte dolose o gravemente colpose che hanno contribuito a creare l'apparenza di illiceità, l'indennizzo può essere escluso.
  • La valutazione della sussistenza di colpa grave ai fini della riparazione si riferisce allo stato delle conoscenze ex ante, cioè agli elementi che erano disponibili all'autorità al momento dell'adozione della misura cautelare.
  • La condotta rilevante può essere anteriore all'avvio del procedimento penale (comportamenti pre-processuali) e non solo il comportamento processuale successivo alla conoscenza dell'indagine.
  • Il giudice deve fondare la decisione su fatti concreti, precisi e probatori, non su mere supposizioni: è richiesto un nesso causale tra la condotta del richiedente e la formazione nell'autorità del convincimento dell'esistenza del fatto criminoso.
  • Elementi come conflitto di interessi, stipule contrattuali anomale anteriori al rilascio di autorizzazioni, discrepanze documentali e omessa collaborazione con organi di vigilanza possono essere valutati come comportamenti rilevanti ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.
  • In sede di impugnazione la censura della motivazione di merito per contraddittorietà o illogicità richiede di dimostrare che la valutazione del giudice sia manifestamente insindacabile; il ricorso per cassazione ha efficacia limitata e non sostituisce la valutazione di merito quando questa sia coerente e logica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.