Cassazione Penale, Ordinanza n. 09360/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con preteso travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in punto di affermata responsabilità. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano del tutto generici, assertivi e privi di specificità, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, che era stata ritenuta logica, congrua e corretta in diritto; inoltre i motivi non contenevano specifiche richieste né l'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non sono ammissibili censure meramente assertive, generiche o prive di puntuale confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione di vizi motivazionali o di travisamento del fatto richiede l'indicazione concreta delle ragioni di diritto e dei dati fattuali che sorreggono la censura; in difetto il motivo è inammissibile.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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