Cassazione Civile, Ordinanza n. 17083/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo di due voci retributive previste dal rapporto di lavoro: l'"indennità lavori in turni avvicendati" e l'"indennità di lingue estere". Nei precedenti gradi di merito vi erano state decisioni contrastanti: in un giudizio il Tribunale aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori alla corresponsione delle indennità e alle relative differenze retributive, con successiva liquidazione in separato giudizio; in un altro aveva invece respinto le domande e accolto la riconvenzionale della società per la ripetizione di somme. La Corte d'appello, riuniti i procedimenti, aveva respinto l'appello della società, accolto gli appelli dei lavoratori e però compensato integralmente le spese di tutti i gradi, richiamando la "controvertibilità delle questioni esaminate" e una supposta soccombenza reciproca. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deducevano violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato come reciproca soccombenza una situazione in cui le domande erano state accolte, alcune integralmente e altre solo parzialmente; con il secondo deducevano violazione del medesimo art. 92, comma 2, c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente della compensazione, fondata su una generica "controvertibilità" delle questioni senza specificazione delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel caso concreto, non ricorreva una vera soccombenza reciproca, perché alcune domande dei lavoratori erano state accolte integralmente e le altre solo parzialmente, ma non vi era un contrasto tra domande contrapposte tale da giustificare la compensazione. Inoltre, ha precisato che la mera "controvertibilità" delle questioni non integra una delle ipotesi tipiche o analoghe previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese, trattandosi di una ragione troppo generica e non corrispondente ai requisiti di novità assoluta, mutamento giurisprudenziale o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipici previsti dalla norma, o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la mera controvertibilità delle questioni non è sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione/falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione inadeguata sulla compensazione delle spese.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, che deve rendere comprensibile il fondamento della decisione.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato per il rito camerale seguito in Cassazione.
d.l. n. 132 del 2014, art. 13, conv. in L. n. 162 del 2014
È la modifica normativa che ha introdotto il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.
Corte cost. n. 77 del 2018
Ha ampliato le ipotesi di compensazione, consentendola anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c. (come interpretato da Cass. SS.UU. n. 32061 del 2002)
L'accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in più capi può giustificare solo la compensazione, non la soccombenza reciproca in senso proprio.
Massime di principio
- La soccombenza reciproca, ai fini della compensazione delle spese, sussiste solo in presenza di domande contrapposte tra le stesse parti oppure quando un'unica domanda sia accolta solo in parte su più capi; non basta che la parte vittoriosa non ottenga un accoglimento pieno.
- La compensazione integrale o parziale delle spese richiede una motivazione ancorata a presupposti normativi effettivi: assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la semplice opinabilità o controvertibilità della lite non è sufficiente.
- Una motivazione che richiami in modo generico la "controvertibilità delle questioni" non integra di per sé la giustificazione richiesta dall'art. 92 c.p.c. e può determinare la cassazione della statuizione sulle spese.
- Se la compensazione delle spese è illegittimamente disposta, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per la nuova regolazione delle spese, incluso il giudizio di legittimità.
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