Cassazione Civile, Ordinanza n. 28318/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF 2009 emesso nei confronti di un contribuente. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente; in appello la commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo nullo l'avviso perché sottoscritto da un funzionario privo di delega e ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi strettamente connessi: (1) difetto assoluto di motivazione, dedotto sia come motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c. sia come omessa motivazione su fatto decisivo; (2) omesso esame delle circostanze di diritto e di fatto dedotte nei propri scritti difensivi. L'Ufficio ha sostenuto che la sentenza di merito avesse ignorato la delega di poteri contenuta nella direttiva del direttore provinciale n. 30/2011 dell'1/7/11, prodotta sin dal primo grado, e che la motivazione fosse costituita solo da richiami giurisprudenziali astratti, non calati nella fattispecie concreta.
La decisione
La Corte ha ritenuto i due motivi esaminabili congiuntamente e manifestamente fondati. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva dichiarato la nullità dell'avviso per difetto di delega del funzionario sottoscrittore senza compiere un esame specifico della delega contenuta nella direttiva del direttore provinciale n. 30/2011 e senza confrontarsi con le difese dell'Agenzia riportate nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza. La motivazione della CTR, limitata a poche righe e costruita su citazioni giurisprudenziali non correlate ai fatti di causa, è stata qualificata come meramente apparente. Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato come parametro per censurare la motivazione apparente della sentenza di merito e l'omessa motivazione su fatto decisivo
è richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- La sentenza tributaria che si limiti a formule astratte o a richiami giurisprudenziali senza confrontarsi con la fattispecie concreta è affetta da motivazione apparente e quindi cassabile per vizio di motivazione.
- Quando la controversia riguarda la validità della sottoscrizione di un avviso di accertamento, il giudice di merito deve esaminare specificamente la documentazione sulla delega di firma prodotta dall'Ufficio e le relative deduzioni difensive, senza poter omettere il confronto con tali elementi decisivi.
- Il vizio di motivazione può sussistere anche quando la decisione dichiari una nullità dell'atto impositivo senza spiegare perché la delega invocata dall'Amministrazione non sarebbe idonea a legittimare la sottoscrizione.
- Se il ricorso per cassazione deduce in modo coerente e autosufficiente l'erroneità dell'omesso esame di documenti e difese decisive, la censura può essere accolta e la sentenza di merito cassata con rinvio per nuovo giudizio.
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