Cassazione Civile, Ordinanza n. 21098/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un sollecito di pagamento, fondato su tre cartelle relative a IRAP, IRPEF e accessori, deducendo vizi della notificazione degli atti presupposti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto inesistenti le notifiche delle cartelle perché eseguite, in parte, tramite operatore di poste private privo dell'abilitazione richiesta all'epoca. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261 del 1999; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., dell'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999 e degli artt. 156 e 160 c.p.c. Sosteneva che la notificazione non potesse dirsi inesistente, ma al più nulla, e che la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., pur inviata tramite posta privata, non aveva comunque impedito il raggiungimento dello scopo informativo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite, ha ribadito che, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente. Nel caso concreto, inoltre, il contribuente si era tempestivamente costituito ed aveva dimostrato di essersi potuto difendere compiutamente. Di conseguenza la sentenza della CTR Toscana è stata cassata con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione, perché riesamini la controversia nel rispetto del principio di diritto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come norma processuale che consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge.
è evocato tra le norme asseritamente violate; la Corte richiama il proprio potere di cassare con rinvio nel rispetto del principio di diritto.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
norma richiamata per contestare la disciplina della notificazione degli atti della riscossione.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261 del 1999
richiamato in relazione alla disciplina del servizio postale e ai requisiti degli operatori abilitati alla notificazione.
richiamato in relazione alla raccomandata informativa e alla disciplina della notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto.
evocato a sostegno del principio di raggiungimento dello scopo e della sanatoria delle nullità.
richiamato come norma sulla nullità della notificazione.
direttiva n. 2008/6/CE
richiamata come contesto normativo europeo che ha aperto la possibilità di operare anche ad altri operatori postali, salvo diversa giustificazione oggettiva ostativa dello Stato.
richiamata come termine finale del periodo nel quale opera il principio enunciato dalle Sezioni Unite sulla notificazione eseguita da operatore di posta privata privo di titolo.
Massime di principio
- Nel periodo normativo intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la l. n. 124 del 2017, la notificazione di atti giudiziari effettuata da un operatore di posta privata privo del relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La qualificazione del vizio della notificazione incide sulla possibilità di sanatoria: se il destinatario si costituisce tempestivamente e risulta che ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, il vizio non determina l'inesistenza della notificazione.
- Quando il contenuto informativo dell'atto e la possibilità concreta di difesa del destinatario risultano preservati, la notificazione non può essere degradatada a inesistenza solo per il mezzo usato, ma al più a nullità sanabile.
- In sede di legittimità, la cassazione con rinvio impone al giudice di merito di riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto affermato dalla Corte e di regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
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