Cassazione Civile, Ordinanza n. 13441/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto e dal noleggio, da parte di una società operante nel settore del gioco lecito, di apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., corredati da certificati di conformità amministrativa e nulla osta rilasciati sulla base di verifiche tecniche affidate a organismi di certificazione. In seguito a una verifica SOGEI e poi a un procedimento penale, alcuni dispositivi furono ritenuti non conformi, con revoca del certificato di conformità, ordine di dismissione e inviti al ritiro degli apparecchi; la società li dismise anticipatamente e agì per il risarcimento dei danni lamentando di aver fatto affidamento nella regolarità degli apparecchi autorizzati, chiedendo sia il lucro cessante sia il danno emergente. L’Agenzia ricorrente ha censurato la sentenza d’appello, deducendo in via principale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione esclusiva amministrativa, sostenendo che la domanda investisse un rapporto concessorio e/o il risarcimento di diritti patrimoniali consequenziali alla lesione di interessi legittimi derivanti da atti autorizzatori asseritamente illegittimi. Le resistenti hanno proposto ricorsi incidentali su profili diversi, tra cui quantificazione del danno e, per Kiwa Cermet Italia, questioni relative a irregolarità degli apparecchi, colpa e nesso con la domanda risarcitoria.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo motivo del ricorso principale, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno ritenuto che la pretesa risarcitoria non derivasse dalla lesione di un interesse legittimo o di diritti patrimoniali consequenziali a un provvedimento amministrativo illegittimo, ma dalla lesione dell’affidamento ingenerato nel privato dalla comunicazione/autorizzazione amministrativa poi rivelatasi erronea. La Corte ha inoltre affermato che il rapporto tra Agenzia e organismo di certificazione ha natura di concessione di pubblico servizio, ma che tale rapporto è distinto da quello tra Agenzia e operatore privato che acquista e utilizza gli apparecchi. I restanti motivi del ricorso principale e tutti i ricorsi incidentali sono stati rimessi alla Terza Sezione civile per la decisione nel merito.
Norme richiamate
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non opera, nella fattispecie, perché la domanda risarcitoria non concerne la lesione di un interesse legittimo rientrante in una delle materie di giurisdizione esclusiva.
La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa, ma la Corte esclude che il caso vi rientri.
È evocato come base per la tutela dei diritti patrimoniali consequenziali, ma la Corte precisa che qui non si tratta di conseguenze risarcitorie di un atto amministrativo illegittimo, bensì di affidamento erroneamente ingenerato.
art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931)
Individua la categoria degli apparecchi da intrattenimento e divertimento oggetto della certificazione e della successiva controversia.
art. 38, comma 3, L. n. 388/2000
Prevede la certificazione di conformità degli apparecchi sulla base di verifica tecnica e la possibilità per l’amministrazione di stipulare convenzioni con organismi di certificazione.
art. 17, comma 25, lettera c), L. n. 127/1997
È richiamato per il parere del Consiglio di Stato sullo schema di convenzione tipo predisposto dall’amministrazione.
Consente la rimessione alla Sezione ordinaria dei motivi non attinenti alla giurisdizione quando la causa è pervenuta alle Sezioni Unite solo per tale profilo.
Massime di principio
- Fuori dalle ipotesi di giurisdizione esclusiva previste dall’art. 133 c.p.a., la domanda risarcitoria del privato che lamenti la lesione del proprio affidamento nell’attendibilità di un provvedimento amministrativo ampliativo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando il privato agisce non per contestare la legittimità dell’atto amministrativo, ma per il danno derivante dall’aver confidato in un’autorizzazione poi rivelatasi erronea, il bene giuridico protetto è il diritto soggettivo all’autodeterminazione nelle scelte economiche e non l’interesse legittimo.
- La distinzione tra concessione di servizi pubblici e appalto di servizi dipende dal trasferimento del rischio operativo al privato: c’è concessione quando l’operatore sopporta in modo significativo il rischio economico della gestione e si remunera sull’utenza.
- Il nomen iuris del rapporto non è decisivo: occorre guardare alla concreta allocazione del rischio e alla struttura economica del servizio per qualificare il rapporto come concessione o appalto.
- La qualificazione del rapporto tra amministrazione e organismo di certificazione come concessione non trasla automaticamente su tale rapporto la controversia risarcitoria promossa dall’operatore privato che ha acquistato i beni certificati.
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