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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19981/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese in appello con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva giudicato per il delitto di resistenza. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito. In particolare, la Corte di merito aveva motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche richiamando la personalità dell'imputato, la gravità del fatto e l'assenza di elementi favorevoli; il ricorrente contestava tali valutazioni, ma senza prospettare elementi positivi nuovi o specifiche censure idonee a superare la motivazione resa.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni conseguenti previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se viziata da illogicità manifesta o da errori di diritto; il mero dissenso difensivo non è sufficiente.
  • Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono la presenza di elementi positivi specificamente dedotti dalla difesa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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