Cassazione Penale, Ordinanza n. 19981/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese in appello con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva giudicato per il delitto di resistenza. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito. In particolare, la Corte di merito aveva motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche richiamando la personalità dell'imputato, la gravità del fatto e l'assenza di elementi favorevoli; il ricorrente contestava tali valutazioni, ma senza prospettare elementi positivi nuovi o specifiche censure idonee a superare la motivazione resa.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni conseguenti previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se viziata da illogicità manifesta o da errori di diritto; il mero dissenso difensivo non è sufficiente.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono la presenza di elementi positivi specificamente dedotti dalla difesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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