Sentenza del 18/05/2016 n. 10191 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - Acquisto della "prima casa" - Benefici fiscali - Nozione di abitazione di lusso - Art. 6 del d.m. Lavori Pubblici del 2 agosto 1996 - Applicabilità - Superficie utile complessiva - Parametro dell'abitabilità - Irrilevanza - Utilizzabilità della superficie - Rilevanza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano acquistato un'abitazione il 5 maggio 2000 usufruendo dell'agevolazione "prima casa". L'Agenzia delle Entrate aveva successivamente revocato il beneficio, ritenendo l'immobile un'abitazione di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, poiché la superficie utile complessiva superava i 240 mq. La CTR Lombardia aveva escluso dal calcolo i 114 mq del piano seminterrato, qualificandoli come locali di sgombero assimilabili a una cantina. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il seminterrato comprendeva una taverna, un bagno e altri accessori e che, ai fini del calcolo, rileva l'utilizzabilità concreta degli ambienti, non la loro formale abitabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea l'assimilazione automatica dell'intero seminterrato a una cantina. Ha chiarito che il requisito dell'abitabilità è irrilevante: devono essere computati gli ambienti concretamente utilizzabili per attività della vita quotidiana, anche se privi dei requisiti urbanistici di abitabilità. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della CTR Lombardia, che dovrà verificare quali parti del seminterrato siano effettivamente destinate a garage e quali siano utilizzabili come altri ambienti, rideterminando la superficie utile e decidendo anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Agevolazione per l'acquisto della "prima casa", esclusa per gli immobili qualificabili come abitazioni di lusso.
La norma agevolativa è di stretta interpretazione e non può essere applicata analogicamente a immobili che, secondo i parametri normativi, risultino di lusso.
Art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969
Rileva la "superficie utile complessiva" dell'abitazione.
La superficie utile deve essere determinata considerando gli ambienti concretamente utilizzabili, indipendentemente dalla loro effettiva abitabilità o dalla conformità alle prescrizioni urbanistiche. La cantina è esclusa solo quando il locale abbia effettivamente tale specifica destinazione.
Art. 3 del D.M. 10 maggio 1977
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle norme rilevanti per la determinazione delle caratteristiche dell'immobile.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Ha consentito di dedurre, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione delle norme e l'omessa motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per stabilire se un immobile è di lusso ai fini dell'agevolazione prima casa, occorre valutare la superficie concretamente fruibile e non soltanto quella formalmente abitabile.
- Locali interrati o seminterrati possono essere inclusi nella superficie utile se, per caratteristiche e destinazione, sono utilizzabili come taverne, sale hobby, magazzini o altri ambienti funzionali alla vita quotidiana.
- L'esclusione dal computo non dipende dalla collocazione del locale, ma dalla sua specifica destinazione: la qualificazione come cantina deve essere effettiva e non può essere estesa a locali con caratteristiche diverse.
- La verifica deve essere svolta in concreto, distinguendo le parti realmente destinate a garage o cantina dagli ambienti altrimenti utilizzabili.
- La mancanza dei requisiti urbanistici di abitabilità non impedisce automaticamente il computo della superficie ai fini fiscali.
- Le agevolazioni fiscali sono interpretate restrittivamente; in caso di dubbio, non è possibile ampliare le esclusioni o i benefici mediante analogia.
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