Cassazione Penale, Sentenza n. 34443/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/02/2024 che ha revocato l'indulto concesso al ricorrente. Il ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che la revoca si fondava su una condanna per reato associativo di tipo narcotraffico contestato dal agosto 2009 all'attualità e che, trattandosi di reato permanente, occorreva accertare se una porzione rilevante del reato fosse caduta nel quinquennio rilevante per la legge n. 241/2006 (1/8/2006 - 10/8/2011). Il ricorrente ha chiesto che il giudice dell'esecuzione precisasse la data di cessazione della permanenza del reato e valutasse la documentazione difensiva (tra cui periodi di detenzione: marzo 1998 - 25/12/2009 e gennaio 2011 - gennaio 2013) per escludere la materiale commissione di condotte nel periodo utile alla revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato la revoca dell'indulto disposta dalla Corte di appello di Bari. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio per cui, in caso di reato permanente, è sufficiente che una qualsiasi porzione del reato ricada nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 241/2006 perché si configuri la revoca. Ha inoltre affermato che il giudice dell'esecuzione non può riformare la data del fatto accertata con sentenza irrevocabile e che, se la contestazione è formulata in 'forma aperta' senza precisa indicazione della data di cessazione, spetta al giudice dell'esecuzione valutare gli elementi della sentenza di merito; nel caso concreto la Corte di appello ha correttamente ritenuto provata la sussistenza di una frazione di condotta ricadente nel quinquennio rilevante (agosto 2009 - agosto 2011). Le deduzioni difensive circa la detenzione non sono state ritenute specifiche e sufficienti per incidere sul decisum. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1 comma 3
«il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni».
Per i reati permanenti è sufficiente che anche un segmento della condotta illecita cada nel periodo di cinque anni successivo all'entrata in vigore della legge (1/8/2006 - 10/8/2011) per legittimare la revoca dell'indulto.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sostanziale richiamata in relazione alla fattispecie di narcotraffico per la quale è intervenuta la condanna che ha determinato la revoca dell'indulto; la corte ha ritenuto che la condotta contestata (agosto 2009 - attualità) comprenda segmenti utili ai fini della revoca.
Massime di principio
- Per reati permanenti la revoca dell'indulto ai sensi della legge n. 241/2006 opera se anche una sola porzione del reato è stata compiuta nel quinquennio previsto; non è necessario che l'intera condotta sia contenuta nel periodo.
- Il giudice dell'esecuzione non può modificare i fatti o la data del commesso reato accertati con sentenza irrevocabile; può invece esaminare il contenuto della sentenza di merito e degli atti per trarre elementi utili quando la contestazione sia formulata in modo impreciso.
- Quando la contestazione è 'aperta' (senza data di cessazione), il giudice dell'esecuzione è tenuto ad analizzare gli elementi del giudizio di merito solo se tale accertamento è necessario per determinare conseguenze giuridiche rilevanti (es. revoca di benefici).
- L'onere della difesa è fornire allegazioni e prove specifiche e circostanziate (es. documentazione di detenzione precisa) per escludere che condotte rilevanti siano ricadute nel periodo utile; mere affermazioni generiche o esplorative risultano insufficienti.
- L'eventuale carenza motivazionale della decisione impugnata non è rilevante ai fini della cassazione se gli argomenti omessi non erano decisivi e le deduzioni difensive non sono state adeguatamente specificate.
Testo integrale
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