Cassazione Penale, Sentenza n. 33045/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del difensore di Nova avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Imperia che aveva respinto l'istanza di sostituzione della custodia cautelare. Il motivo di inammissibilità rilevato dal Tribunale è stato l'invio dell'atto di impugnazione a un indirizzo PEC non abilitato ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 e del relativo provvedimento del DGSIA. Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e del principio della conservazione degli atti
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'atto di impugnazione era stato inviato a un indirizzo PEC diverso da quello prescritti dal provvedimento del DGSIA; ha richiamato l'art. 87-bis (che stabilisce il deposito con valore legale tramite PEC iscritta nel Registro e l'obbligo di utilizzare gli indirizzi pubblicati dal DGSIA, con specifica causa di inammissibilità se l'impugnazione è inviata a PEC non riferibile all'ufficio competente), non ha ritenuto applicabile il principio di conservazione invocato dal ricorrente per superare il vizio formale e ha confermato l'inammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
comma 1, comma 6, comma 7 lett. c)
Stabilisce che il deposito con valore legale dell'atto di impugnazione deve avvenire tramite PEC iscritta nel Registro generale degli indirizzi certificati e che il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici indicati nel provvedimento del DGSIA pubblicato sul portale dei servizi telematici; prevede, inoltre, come causa di inammissibilità l'invio dell'impugnazione a PEC non riferibile all'ufficio competente (soprattutto nelle impugnazioni in materia di misure cautelari)
Richiamato dal ricorrente con riferimento al principio della conservazione degli atti; la Corte non ha ritenuto che tale norma valga a sanare l'invio a PEC non abilitata quando la normativa speciale (art. 87-bis e il provvedimento DGSIA) richiede l'uso di indirizzi specifici
Richiamato per spiegare che, in caso di richiesta di riesame o appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, l'atto di impugnazione è trasmesso all'indirizzo PEC del tribunale individuato dall'art. 309 comma 7, secondo le prescrizioni del DGSIA
Applicata per la condanna alle spese e per la determinazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati (DGSIA)
provvedimento pubblicato il 09/11/2020 sul portale dei servizi telematici
Fornisce l'elenco degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari che devono essere utilizzati per il deposito degli atti; il mancato uso degli indirizzi ivi indicati può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Per le impugnazioni — e in particolare per le impugnazioni contro provvedimenti su misure cautelari — è obbligatorio utilizzare gli indirizzi PEC indicati nel provvedimento DGSIA pubblicato sul portale dei servizi telematici; l'invio a un diverso indirizzo PEC può determinare l'inammissibilità dell'atto.
- Il principio della conservazione degli atti (art. 568 c.p.p.) non prevale automaticamente sulle specifiche prescrizioni formali di deposito telematico stabilite da normativa speciale: difetti relativi all'indirizzo PEC previsto dalla normativa DGSIA sono causa di inammissibilità.
- Il difensore deve verificare prima dell'invio che l'indirizzo PEC utilizzato sia effettivamente tra quelli pubblicati dal DGSIA e, in caso di convocazioni o impugnazioni urgenti relative a misure cautelari, inviare l'atto all'indirizzo del tribunale previsto dall'art. 309 comma 7 quando indicato.
- Conservare e poter dimostrare la prova della trasmissione non supplisce all'uso di un indirizzo PEC non autorizzato; tuttavia, in presenza di reali e documentabili malfunzionamenti del sistema telematico o del portale, può essere opportuno documentare l'anomalia e chiedere tempestivamente l'intervento dell'ufficio giudiziario o istanze di riesame/reintegrazione nei termini previsti.
- La violazione delle prescrizioni telematiche può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche oneri economici (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), per cui è fondamentale l'attenzione formale preventiva.
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