Sentenza del 08/04/2016 n. 6871 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso quattro avvisi di accertamento per il recupero delle ritenute fiscali non operate dall'associazione sui compensi dei lavoratori ritenuti dipendenti irregolari, sulla base di un verbale di verifica dell'INPS. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto inutilizzabile il verbale INPS ai fini fiscali e viziati per difetto di motivazione gli avvisi, anche perché il verbale non era stato allegato. L'Agenzia ha contestato entrambe le conclusioni, sostenendo che gli atti dell'INPS contenenti notizie fiscalmente rilevanti sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria e che l'allegazione non è necessaria quando l'atto sia già conosciuto e notificato al contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'associazione sulle spese. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nel merito l'appello dell'Agenzia utilizzando i dati e le notizie contenuti nel verbale INPS. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente sulla sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato né sull'effettiva debenza delle ritenute.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36
Gli organi pubblici che svolgono attività ispettiva o di vigilanza devono comunicare alla Guardia di Finanza i fatti che possono configurare violazioni tributarie.
La norma implica che i verbali e le informazioni raccolte da enti pubblici ispettivi, come l'INPS, possano essere trasmessi e utilizzati per accertamenti tributari quando contengano elementi fiscalmente rilevanti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 3
La Guardia di Finanza può trasmettere agli uffici impositori gli elementi utili per l'accertamento tributario ricevuti dagli organi pubblici.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c)
Consente di utilizzare "altri atti e documenti" in possesso dell'ente impositore.
L'accertamento fiscale può fondarsi anche su documenti provenienti da altre amministrazioni, non soltanto su verbali formati direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
Devono essere allegati gli atti "non conosciuti nè ricevuti dal contribuente", oppure deve esserne riprodotto nell'avviso il contenuto essenziale.
Non esiste un obbligo generalizzato di allegare ogni atto richiamato nell'avviso. L'allegazione è necessaria per gli atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente; se l'atto è già stato notificato, il requisito motivazionale può ritenersi soddisfatto.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La disposizione disciplina la motivazione degli atti tributari e il richiamo ad altri atti. Nel caso concreto, la mancata allegazione del verbale INPS non ha determinato la nullità dell'avviso, poiché il verbale era già stato notificato all'associazione.
Codice di procedura civile, art. 91
Regola la condanna alle spese processuali. Il motivo incidentale dell'associazione è stato dichiarato assorbito a seguito della cassazione con rinvio.
Codice di procedura civile, art. 92
Disciplina la compensazione delle spese. La relativa questione dovrà essere rivalutata nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- I verbali e gli accertamenti redatti da enti pubblici diversi dall'Amministrazione finanziaria, come l'INPS, possono essere utilizzati come elementi probatori in un accertamento tributario se contengono informazioni fiscalmente rilevanti.
- Il fatto che un verbale sia stato formato per finalità previdenziali non ne impedisce automaticamente l'utilizzo ai fini fiscali; il giudice deve valutarne pertinenza, attendibilità e rilevanza nel caso concreto.
- L'atto richiamato nell'avviso di accertamento non deve necessariamente essere allegato se il contribuente lo ha già ricevuto o ne aveva comunque piena conoscenza.
- Quando l'atto richiamato non è conosciuto dal contribuente, l'Amministrazione deve allegarlo oppure riportarne nell'avviso il contenuto essenziale, così da consentire una difesa effettiva.
- La validità dell'utilizzo del verbale amministrativo non comporta automaticamente la fondatezza dell'accertamento: resta necessario esaminare nel merito se i fatti dimostrino effettivamente l'esistenza dei rapporti di lavoro e delle ritenute dovute.
- La cassazione con rinvio riapre il giudizio davanti a un diverso collegio e non equivale, di per sé, alla definitiva vittoria dell'Amministrazione sulla pretesa fiscale.
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