Cassazione Penale, Sentenza n. 21198/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per appropriazione indebita aggravata dall'abuso di prestazione d'opera professionale: in qualità di legale rappresentante della Global Consulting, commercializzò e consegnò beni di proprietà della multinazionale Vorwerk sulla base di un contratto di appalto di servizi, ma non riversò sulle disponibilità della proprietaria le somme incassate (oltre 300.000 euro) vincolate contrattualmente alla proprietà. In cassazione Cella deduceva: (1) assenza dell'elemento dell'interversione del possesso e dunque fatto riconducibile a mero inadempimento contrattuale; (2) assenza del dolo perché la condotta sarebbe stata dettata da crisi di liquidità, riconoscimento del debito e volontà di compensazione; (3) errata qualificazione del reato come appropriazione indebita anziché furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito della Corte di appello secondo cui il contratto imponeva un vincolo di destinazione delle somme incassate e che il ricorrente le aveva trattenute violando quel vincolo, realizzando così l'interversione del possesso e configurando il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). La Corte ha altresì ritenuto irrilevante il successivo riconoscimento del debito o la pretesa compensazione, considerandoli condotte che hanno posto in evidenza la volontà di procrastinare il pagamento e non hanno impedito la configurabilità del reato; la deduzione sulla qualificazione come furto è stata esclusa come questione non proponibile in cassazione perché non sollevata in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e a rifondere le spese di costituzione delle parti civili (liquidate in euro 4.117,10 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La norma è stata interpretata nel senso che integra il reato la condotta del mandatario/operatore che, avendo la disponibilità di somme ricevute con espresso vincolo di destinazione, le destina ad altri scopi violando il rapporto fiduciario; tale deviazione costituisce interversione del possesso e non un mero inadempimento contrattuale.
Massima giurisprudenziale: Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021 (Indraccolo)
Principio richiamato: il mandatario che dispone di somme con vincolo di destinazione e le utilizza per fini diversi risponde di appropriazione indebita.
Massima giurisprudenziale: Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022 (Cottone)
Richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'esonero dalla responsabilità per compensazione, il credito invocato deve essere certo, liquido ed esigibile; in mancanza, la presunta compensazione non impedisce la sussistenza dell'appropriazione indebita.
Massime di principio
- Se un rapporto contrattuale impone un vincolo di destinazione sulle somme incassate dal mandatario, la loro mancata trasmissione al proprietario può costituire appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e non solo un inadempimento civile.
- Il semplice riconoscimento del debito o tentativi successivi di accordo/compensazione non escludono il dolo: tali comportamenti possono essere valutati come atti volti a procrastinare il pagamento e rafforzano l'elemento soggettivo del reato, a meno che la compensazione non si basi su un credito certo, liquido ed esigibile.
- La qualificazione giuridica del fatto dipende dallo status iniziale della detenzione: la detenzione 'qualificata' derivante da specifici accordi commerciali è compatibile con l'ipotesi di appropriazione indebita; il furto richiede invece detenzione meramente non qualificata.
- Questioni non svolte nei precedenti gradi di giudizio (es. nuova qualificazione del reato) potrebbero essere inammissibili in cassazione; è importante sollevare tutti i profili rilevanti già in appello.
- In giudizio penale, la linea divisoria tra responsabilità civile e responsabilità penale passa spesso per l'esistenza di un vincolo fiduciario e per l'effettiva interversione del possesso: occorre valutare concretamente le clausole contrattuali e la destinazione delle somme.
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