Cassazione Penale, Sentenza n. 23646/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale in tema di scriminante della legittima difesa e di eccesso colposo di legittima difesa (art. 52 e 55 c.p.) e vizi di motivazione. L'imputato deduceva che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che egli era stato aggredito, non aveva adeguatamente valutato se avesse potuto sottrarsi alla colluttazione (darsi alla fuga) o se invece avesse volontariamente "accettato la sfida", senza fornire una motivazione concreta e sufficiente circa la reale possibilità di fuga e circa la dinamica concreta dei fatti (se fosse già stato colpito, se lo strumento difensivo fosse stato reperito dopo l'aggressione, ecc.). Si contestava altresì la mancata valutazione dell'eventuale eccesso colposo di legittima difesa e la carenza di un confronto puntuale con le argomentazioni difensive e il materiale probatorio prodotto in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, statuendo che la motivazione della sentenza di merito era insufficiente perché non aveva esaminato in modo adeguato e concreto le circostanze rilevanti ai fini della legittima difesa e dell'eccesso colposo (possibilità di fuga, momento in cui l'imputato sarebbe stato colpito, reperimento dello strumento difensivo, stato di turbamento da pericolo in atto). Non sono stati oscurati dati sensibili nella sentenza di cassazione.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen. (legittima difesa)
La Corte richiama la necessità che il giudice valuti la legittima difesa sulla base delle concrete circostanze dell'evento; se l'aggressione è provata, occorre esaminare se la reazione fosse necessaria e non altrimenti evitabile.
art. 55 cod. pen. (colpa e stato di grave turbamento - modifica legge 26/4/2019 n.36)
art. 55 c.p.; legge 26 aprile 2019, n. 36
Lo stato di grave turbamento, rilevante per l'eccesso colposo, deve essere prodotto dalla situazione di pericolo in atto; il giudice deve accertare se la gravità del pericolo abbia reso inesigibile una valutazione razionale sull'eccesso di difesa.
artt. 582 e 585 cod. pen. (fatti ascritti all'imputato)
Norme che individuano i reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado; la valutazione della scriminante incide sulla sussistenza della responsabilità per tali fattispecie.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (limiti del motivo)
art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1
Richiamato per delimitare l'oggetto del motivo di cassazione nei termini consentiti dal rito.
art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. 10.10.2022 n. 150 (trattazione scritta)
art. 611 c.p.p.; d.lgs. 10.10.2022 n. 150
Norme procedurali che hanno disciplinato la trattazione scritta del ricorso in assenza di istanza di trattazione orale e l'assenza di partecipazione delle parti al collegio.
Massime di principio
- Quando è invocata la legittima difesa il giudice deve valutare la situazione sulla base delle circostanze concrete e non con criteri astratti: va accertato se l'aggressione era in atto, se la reazione era necessaria e se esisteva una alternativa ragionevole (es. fuga).
- La scelta dell'imputato di "accettare la sfida" o di iniziare/accettare il duello esclude la scriminante della legittima difesa: chi innesca o accetta la colluttazione non può invocarla.
- Il carattere dell'eccesso colposo e lo stato di grave turbamento (art. 55, comma 2) richiedono che il turbamento sia generato dal pericolo attuale; stati d'animo preesistenti o causati da fattori estranei non giustificano automaticamente l'eccesso.
- Se la difesa produce in appello una ricostruzione fattuale dettagliata e riscontri probatori, la Corte di merito è tenuta a confrontarsi espressamente con tali argomentazioni: una motivazione sommaria o apodittica è insufficiente e può portare all'annullamento e al rinvio.
- Nella valutazione della legittima difesa il giudice deve considerare elementi quali: momento in cui l'imputato è stato colpito, reperibilità e natura dello strumento usato per difendersi, possibilità effettiva di allontanamento o richiesta di aiuto, e l'esistenza di tensioni pregresse va valutata con cautela (non automaticamente idonea a escludere la scriminante).
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