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Ordinanza

Ordinanza n. 84/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria di merito non comunicata, assunta con decreto del Direttore dell'Accademia resistente in data 30/12/2025 con riferimento alla procedura selettiva bandita in data 16/6/2025 e finalizzata alla formazione di una graduatoria per il profilo professionale di Funzionario (Tecnico di laboratorio) - Tecnico delle arti visive; - del verbale n. 5 della commissione giudicatrice del 9/12/2025 con cui si è proceduto ad operare la valutazione dei titoli dei candidati; - delle “schede candidato” allegato a detto verbale inerenti alla valutazione della ricorrente e della controinteressata; - del decreto n. 636 del 10/12/2025 di recepimento dei risultati della valutazione contenuti in detto verbale; - del verbale n. 1 della commissione giudicatrice del 18/11/2025 con cui si è proceduto a fissare i criteri di valutazione; - del contratto di lavoro eventualmente stipulato fra l'Accademia e la controinteressata, allo stato sconosciuto; con riserva di agire ex art. 30 c.p.a. per il risarcimento del danno subito.

Giustizia amministrativa202600085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria di merito e atti della procedura selettiva per la formazione di una graduatoria di funzionari tecnici di laboratorio, inclusi la valutazione dei titoli di servizio e i relativi verbali della commissione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria di merito non comunicata, il verbale della commissione giudicatrice relativo alla valutazione dei titoli, le schede di valutazione proprie e della controinteressata, il decreto di recepimento dei risultati, il verbale recante i criteri di valutazione e l'eventuale contratto stipulato con la controinteressata. La censura esaminata in sede cautelare riguarda la valutazione dei servizi prestati dalla ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti di Roma: tale valutazione appariva prima facie non pienamente coerente con il criterio di calcolo su base oraria previsto dal verbale n. 1 per i servizi prestati presso istituzioni AFAM legalmente riconosciute, categoria nella quale rientrava l'istituzione romana. La ricorrente si è riservata di agire per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che la valutazione dei servizi prestati presso l'Accademia di Belle Arti di Roma apparisse, a un primo esame, non del tutto coerente con il criterio di calcolo orario stabilito dalla commissione. Ha quindi ordinato all'amministrazione resistente di riesaminare il punteggio attribuito ai titoli di servizio presentati dalla ricorrente, senza definire nel merito la legittimità finale della graduatoria né degli altri atti impugnati. Ha fissato la trattazione di merito all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare e disposto il riesame del punteggio.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione sulla quale la ricorrente si è riservata di proporre successivamente domanda risarcitoria; tale domanda non è stata decisa con l'ordinanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la valutazione di un titolo appare prima facie incoerente con il criterio di attribuzione del punteggio previamente stabilito dalla commissione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il riesame della valutazione, rinviando al merito la definizione della legittimità degli atti della procedura selettiva.
  • Il criterio di valutazione dei titoli fissato dalla commissione giudicatrice vincola l'amministrazione nella successiva attribuzione dei punteggi; la difformità prima facie rilevata può giustificare una misura cautelare propulsiva di riesame.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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