Cassazione Penale, Sentenza n. 16277/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che confermava, in parte, la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pronunciata in primo grado. I ricorsi per cassazione articolavano sei motivi principali: (1) violazione del principio di immutabilità del giudice per sostituzione di un giudice di collegio; (2) illogicità e travisamento della prova, con contestazione della natura indiziaria e della mancata acquisizione di documenti probatori; (3) genericità e indeterminatezza del capo di imputazione relativamente alla esatta imputazione ai singoli (art. 216 vs art. 223 legge fall.); (4) errata qualificazione giuridica delle condotte, che a detta dei ricorrenti dovevano essere riqualificate in bancarotta semplice ai sensi degli artt. 216-217 l.f.; (5) violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti (art. 62-bis e 133 c.p.); (6) vizio procedurale per assenza della parte civile all'udienza di appello e mancato deposito delle conclusioni, con conseguente illegittima condanna al risarcimento e alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondato il rilievo sull'immutabilità del giudice, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui le ordinanze di ammissione prove mantengono efficacia se non modificate o revocate e che le parti potevano chiedere la rinnovazione delle prove senza averlo fatto. Ha dichiarato inammissibili o infondati i censure sul travisamento della prova e sull'illogicità della motivazione, rilevando che il giudizio di merito si fonda su un compendio probatorio complessivo (sentenza dichiarativa di fallimento, relazione del curatore, atto notarile di cessione di ramo d'azienda, accertamenti della P.G.) e che gli elementi indiziari, valutati congiuntamente, erano sufficienti per confermare la responsabilità. Ha respinto le censure sulla genericità dell'imputazione, sulla richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice e sulla mancata applicazione delle attenuanti, ritenendo adeguata la motivazione dei giudici di merito. Infine, ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di pronunciarsi sul gravame della parte civile anche in sua assenza. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e la sentenza della Corte d'appello di Lecce è stata confermata.
Norme richiamate
Principio di immutabilità del giudice: il giudice che delibera deve essere lo stesso che ha ammesso e assunto le prove, salvo che le ordinanze di ammissione non siano state espressamente modificate o revocate; il mutamento della composizione consente alle parti di chiedere rinnovazione delle prove
Riferimento a nullità: la Corte non ha ravvisato nullità formali tali da invalidare la sentenza impugnata
art. 216 legge fallimentare (I. fall.)
Norma relativa alla bancarotta semplice e ai comportamenti rilevanti nella gestione fallimentare; la sentenza ha fatto corretta distinzione tra le fattispecie e ha ritenuto applicabile la bancarotta fraudolenta patrimoniale
art. 223 legge fallimentare (I. fall.)
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte d'appello aveva assolto alcuni imputati da tale accusa, e la Cassazione non ha ritenuto viziata quella valutazione
art. 33 legge fallimentare (I. fall.)
La relazione del curatore ex art. 33 costituisce prova documentale rilevante e utilizzabile nel processo penale come elemento del compendio probatorio
Regole sull'ammissione delle prove: l'ordinanza di ammissione mantiene efficacia se non revocata e, in caso di mutamento del collegio, le parti possono chiedere rinnovazione o nuove prove
Concorso di persone nel reato: usato per qualificare la partecipazione di soggetti diversi come concorso esterno o concorso in reato, e richiamato per attribuire responsabilità ai coimputati
art. 217 legge fallimentare (I. fall.)
Norma che disciplina la bancarotta semplice: la Corte ha implicitamente ritenuto non sussistente la riqualificazione delle condotte in semplice bancarotta, confermando la natura fraudolenta
art. 62-bis cod. pen. e art. 133 cod. pen.
Regole sulle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito che escludevano l'applicazione delle attenuanti sulla base dei precedenti e del contesto
art. 522 comma 2 e art. 82 comma 2 cod. proc. pen.
Norme sul processo di appello e sulla partecipazione della parte civile: l'assenza della parte civile all'udienza d'appello e il mancato deposito delle conclusioni non implicano necessariamente rinuncia al gravame; il giudice può comunque decidere sul reclamo civile
Massime di principio
- Il principio di immutabilità del collegio non invalida automaticamente le decisioni relative all'ammissione delle prove se tali provvedimenti non sono stati espressamente modificati o revocati dopo il cambiamento di composizione; le parti devono invece chiedere la rinnovazione quando ritengono necessario
- In sede di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato: per ottenere l'annullamento per travisamento della prova il ricorrente deve indicare atti processuali ben precisi capaci di disarticolare radicalmente il ragionamento dei giudici di merito
- Un compendio di indizi, valutato nel suo insieme, può essere sufficiente a fondare la responsabilità penale anche se singoli elementi considerati isolatamente appaiono deboli o indiziari
- La posizione formale in organigrammi societari e la partecipazione a operazioni decisive (es. costituzione di nuova società e trasferimento di rami d'azienda) possono concorrere a fondare la responsabilità per reati fallimentari quando risultino inserite in un disegno distrattivo
- La richiesta di riqualificazione della fattispecie da bancarotta fraudolenta a semplice richiede una motivazione puntuale e specifica: la mera asserzione di imprudenza non è sufficiente in presenza di elementi che indicano una condotta distrattiva sistematica
- L'assenza o la mancata partecipazione della parte civile in appello non impedisce la pronuncia sul risarcimento se non è stata chiaramente manifestata rinuncia; il giudice applica il principio di soccombenza per la liquidazione delle spese
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