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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21664/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per uso di atto falso ex art. 489 c.p. Il ricorso, proposto tramite difensore, articolava censure contro il giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito probatorio, senza indicare specifici travisamenti della prova. Sono state inoltre dedotte doglianze sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo o comunque non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze sul merito chiedevano una nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, in assenza di specifici travisamenti della prova e a fronte di una motivazione di merito non illogica né carente. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sulla particolare tenuità del fatto, perché la Corte di appello aveva escluso tale causa di non punibilità con motivazione adeguata. Infine, ha giudicato non consentita e comunque infondata la doglianza sul trattamento sanzionatorio, ribadendo che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, qui esercitata con motivazione adeguata e con pena inferiore alla media edittale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 489 c.p.

    Norma incriminatrice per cui era stata confermata la condanna; la sentenza non ne ridefinisce gli elementi, ma ne conferma l'applicazione al caso concreto.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in appello con motivazione ritenuta adeguata e priva di vizi logici.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione giudiziale della congruità della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che siano allegati specifici travisamenti della prova o macroscopici vizi della motivazione.
  • La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è infondata quando il giudice di merito abbia escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione coerente, adeguata e non illogica.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se non in presenza di arbitrio, illogicità manifesta o mancanza di motivazione.
  • Una pena inferiore alla media edittale costituisce indice della non manifesta illogicità della commisurazione sanzionatoria.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze ripropongono questioni di merito già valutate dai giudici di merito senza evidenziare errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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