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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26306/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una decisione della corte d'appello che aveva ritenuto dovuti i contributi per l'anno 2009 alla gestione separata INPS da parte di un professionista, escludendo la prescrizione del relativo credito per effetto di una proroga del termine di versamento al 6 luglio 2010. La corte territoriale aveva inoltre confermato la debenza delle sanzioni per omissione contributiva, escludendo che la fattispecie integrasse evasione contributiva. Il ricorrente ha proposto tre motivi: i primi due per violazione di legge, sostenendo che la proroga del termine non fosse applicabile perché egli era un contribuente minimo non soggetto agli studi di settore e, comunque, aderente al regime dei contribuenti minimi; il terzo per contestare l'applicazione delle sanzioni, invocando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022. L'INPS ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha censurato la decisione sulle sanzioni, richiamando le disposizioni dell'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388/2000.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'istanza depositata dal ricorrente per la definizione agevolata dei carichi ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022 e ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile. In ragione dell'esito della lite ha compensato integralmente le spese di giudizio e ha rilevato l'assenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 10, l. 388/2000

    Richiamato dall'INPS per sostenere che il regime sanzionatorio agevolato presuppone comunque l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata.

  • art. 116, comma 15, lett. a), l. 388/2000

    Richiamato dall'INPS per sostenere che le riduzioni del carico sanzionatorio operano solo in presenza del pagamento della contribuzione omessa.

  • art. 1, commi 231-252, l. 197/2022

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata dei carichi è stata ritenuta idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione.

  • Corte costituzionale n. 104/2022

    Invocata dal ricorrente a sostegno della censura sulle sanzioni, senza che la Corte di cassazione entrasse nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di definizione agevolata dei carichi può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite e può escludere il raddoppio del contributo unificato se mancano i relativi presupposti processuali.
  • Le questioni sostanziali dedotte con i motivi di ricorso restano assorbite se interviene un fatto sopravvenuto che elimina l'interesse della parte alla decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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