Cassazione Civile, Ordinanza n. 26306/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una decisione della corte d'appello che aveva ritenuto dovuti i contributi per l'anno 2009 alla gestione separata INPS da parte di un professionista, escludendo la prescrizione del relativo credito per effetto di una proroga del termine di versamento al 6 luglio 2010. La corte territoriale aveva inoltre confermato la debenza delle sanzioni per omissione contributiva, escludendo che la fattispecie integrasse evasione contributiva. Il ricorrente ha proposto tre motivi: i primi due per violazione di legge, sostenendo che la proroga del termine non fosse applicabile perché egli era un contribuente minimo non soggetto agli studi di settore e, comunque, aderente al regime dei contribuenti minimi; il terzo per contestare l'applicazione delle sanzioni, invocando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022. L'INPS ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha censurato la decisione sulle sanzioni, richiamando le disposizioni dell'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388/2000.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza depositata dal ricorrente per la definizione agevolata dei carichi ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022 e ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile. In ragione dell'esito della lite ha compensato integralmente le spese di giudizio e ha rilevato l'assenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 116, comma 10, l. 388/2000
Richiamato dall'INPS per sostenere che il regime sanzionatorio agevolato presuppone comunque l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata.
art. 116, comma 15, lett. a), l. 388/2000
Richiamato dall'INPS per sostenere che le riduzioni del carico sanzionatorio operano solo in presenza del pagamento della contribuzione omessa.
art. 1, commi 231-252, l. 197/2022
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata dei carichi è stata ritenuta idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione.
Corte costituzionale n. 104/2022
Invocata dal ricorrente a sostegno della censura sulle sanzioni, senza che la Corte di cassazione entrasse nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di definizione agevolata dei carichi può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite e può escludere il raddoppio del contributo unificato se mancano i relativi presupposti processuali.
- Le questioni sostanziali dedotte con i motivi di ricorso restano assorbite se interviene un fatto sopravvenuto che elimina l'interesse della parte alla decisione nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26248/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26250/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26251/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26252/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26254/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26256/2023 del 11/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →