Sentenza n. 475/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 29 gennaio 2026, avente ad oggetto “Nomina Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di Specialista della Comunicazione Istituzionale – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Ruolo professionale”; - del bando di concorso pubblico indetto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 207 del 3 giugno 2025 e, successive di modifica ed integrazione del bando, n. 216 del 5 giugno 2025 e n. 279 del 27 giugno 2025, pubblicato sul B.U.R.P. n. 55 del 10 luglio 2025 e per estratto sulla G.U. – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 60 del 1^ agosto 2025; - della disposizione di servizio del 19 novembre 2025, con cui la ricorrente è stata di fatto esautorata dalle sue principali funzioni di comunicazione esterna, ivi inclusa la redazione dei comunicati stampa istituzionali; - del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023/2025, nella parte in cui prevede la copertura del posto messo a concorso senza tener conto della posizione già ricoperta dalla ricorrente; il provvedimento è erroneo perché la ricorrente risulta erroneamente in servizio come Collaboratore Professionale Specialista della Comunicazione Istituzionale, mentre al contrario la stessa è inquadrata con il profilo di “Specialista nei Rapporti con i Media – Giornalista Pubblico con contratto dal 7 luglio 2020, profilo che invece non risulta indicato nell’organico esistente; - della deliberazione del Commissario Straordinario n. 237 del 10 marzo 2026, di ammissione dei candidati; - di ogni altro atto precedente, seguente e presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando per il concorso a un posto di Specialista della Comunicazione Istituzionale, atti presupposti, nomina della commissione esaminatrice, disposizione di servizio e atti di ammissione dei candidati
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell’azienda resistente quale specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico, ha contestato l’indizione di un concorso per la copertura di un posto di Specialista della Comunicazione Istituzionale. Ha dedotto la sovrapponibilità tra le mansioni previste dal bando — gestione della comunicazione interna ed esterna, raccordo dei siti internet e dei canali social e produzione di contenuti — e quelle da lei già svolte, nonché l’erronea rappresentazione della propria posizione nell’organico e nel Piano triennale del fabbisogno del personale. Ha inoltre impugnato la nomina della commissione esaminatrice, la disposizione di servizio con cui sarebbe stata privata di funzioni di comunicazione esterna, il provvedimento di ammissione dei candidati e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. L’Ordine dei Giornalisti della Puglia è intervenuto ad adiuvandum.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda di annullamento dell’indizione del concorso e degli atti presupposti, rilevando che il ricorso è stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a., decorrente dalla pubblicazione del bando. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la domanda concernente la nomina della commissione esaminatrice, poiché tale nomina è un atto meramente endoprocedimentale privo di lesività immediata; la relativa impugnazione è proponibile soltanto con l’atto conclusivo della procedura concorsuale, quando la lesione della posizione dell’interessato diviene concreta e attuale. L’intervento dell’Ordine dei Giornalisti, qualificato come intervento ad adiuvandum, ha seguito la sorte del ricorso principale ed è stato dichiarato anch’esso irricevibile e inammissibile. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
termine decadenziale di sessanta giorni
L’impugnazione dell’indizione del concorso e degli atti presupposti deve essere proposta entro sessanta giorni; il ricorso tardivo è irricevibile.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.
Massime di principio
- L’impugnazione del bando di concorso e degli atti presupposti è irricevibile quando è proposta oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a., decorrente dalla pubblicazione o dalla conoscenza dell’atto secondo le regole applicabili.
- La nomina della commissione esaminatrice è un atto endoprocedimentale privo, di regola, di lesività immediata e non può essere impugnata autonomamente prima dell’atto conclusivo della procedura concorsuale, salvo che produca una lesione concreta e attuale.
- L’intervento ad adiuvandum segue necessariamente la sorte del ricorso principale: se la domanda principale è dichiarata irricevibile o inammissibile, la medesima sorte si estende all’intervento.
Come è indicizzato
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