Cassazione Civile, Ordinanza n. 22125/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore servizio)
La controversia
Un proprietario di immobile aveva richiesto sin dal gennaio 2011 l’allaccio alla rete idrica, accettando il preventivo e pagando il contributo richiesto. Nonostante ciò e i successivi solleciti, la società incaricata del servizio non aveva perfezionato il contratto di somministrazione idrica, richiamando in modo generico la necessità di acquisire nullaosta e autorizzazioni da enti terzi. In primo grado le domande erano state respinte; in appello era stato invece accertato l’inadempimento dell’obbligo di stipulare il contratto, con condanna al risarcimento del danno e fissazione di una somma di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., mentre era stata esclusa la ulteriore condanna ex art. 1381 c.c. per promessa del fatto del terzo. Il ricorrente ha impugnato la decisione di appello con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2597 e 1381 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la promessa del fatto del terzo e il relativo indennizzo; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato il rilascio nel tempo dei nullaosta e delle autorizzazioni degli enti competenti, elementi che avrebbero inciso sull’individuazione dei terzi e sulla responsabilità della società; 3) violazione dell’art. 1226 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente, contestando la liquidazione equitativa del danno come incongrua e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la promessa del fatto del terzo comporta un’obbligazione duale del promittente: da un lato l’attivazione diligente per ottenere il comportamento del terzo, dall’altro l’eventuale indennizzo se il terzo non adempie; le due tutele non sono cumulative ma alternative, sicché non sussiste il rischio di duplicazione risarcitoria. Ha inoltre osservato che la determinabilità del terzo è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, non censurabile con la mera denuncia di violazione di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell’art. 360, n. 5, c.p.c., mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, senza indicare un fatto storico decisivo effettivamente omesso. Il terzo motivo è stato reputato infondato: la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. era sorretta da una motivazione sufficiente, avendo la Corte d’appello valorizzato la durata del mancato allaccio e la natura essenziale della fornitura idrica; il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito sul quantum. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione e l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente quale obbligo di contrarre; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma, concentrandosi invece sulla questione della promessa del fatto del terzo e sulla valutazione della decisione di merito.
La promessa del fatto del terzo genera una duplice obbligazione del promittente: attivarsi con diligenza per ottenere il comportamento del terzo e, se il risultato non è conseguito nonostante tale attivazione, corrispondere l’indennizzo; le tutele dell’indennizzo ex art. 1381 c.c. e del risarcimento ordinario per inadempimento non sono cumulative ma alternative.
È richiamato nel fatto di causa come domanda di pronuncia costitutiva del contratto, ma la decisione di legittimità non ne sviluppa specificamente il contenuto.
La Corte d’appello aveva fissato una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione; la Cassazione non censura tale statuizione perché non oggetto dei motivi accolti.
La liquidazione equitativa del danno è legittima se il giudice di merito indica, anche sinteticamente, i criteri seguiti; il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di fatto sul quantum, salvo motivazione meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non è idonea quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti o delle prove.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie.
La censura sulla quantificazione del danno e sulla motivazione è inammissibile quando sollecita un riesame del fatto e la motivazione della sentenza impugnata non è apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La promessa del fatto del terzo non richiede necessariamente l’individuazione nominativa del terzo, ma la sua determinabilità in base a criteri oggettivi desumibili dal rapporto o dal contesto negoziale; tale verifica è di merito e non può essere sovvertita in cassazione con una semplice diversa lettura delle prove.
- L’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 1381 c.c. e il risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligazione di attivarsi non sono cumulabili, perché presuppongono causae petendi diverse: il mancato risultato promesso, da un lato, e la condotta colpevole del promittente, dall’altro.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non essendo sufficiente censurare la ricostruzione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se il giudice omette del tutto i criteri adottati o rende una motivazione meramente apparente; non è invece consentito chiedere una nuova quantificazione del pregiudizio.
- Quando il giudice di merito ha motivato, sia pure sinteticamente, sulla durata del pregiudizio e sulla natura essenziale della prestazione, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un riesame del merito del quantum risarcitorio.
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