Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7409/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), n. 00191/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del Comune di Ghisalba alla richiesta di autorizzazione mediante PAS per un impianto a fonti rinnovabili destinato alla produzione di biometano, motivato con l’insufficiente livello di dettaglio della documentazione progettuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto, con istanza del 28 luglio 2023, l’autorizzazione mediante PAS per un impianto di produzione di biometano da 499 Sm3/h, alimentato con reflui zootecnici. Il Comune aveva respinto la richiesta con nota del 30 novembre 2023, ritenendo preliminare e non esecutivo il livello di dettaglio del progetto. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva annullato il diniego per contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento, ma aveva respinto la domanda risarcitoria. Con l’appello principale la società ha contestato il rigetto della domanda di risarcimento: ha sostenuto che la domanda era stata formalizzata e documentata con memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a.; ha dedotto la colpa grave del Comune e lo sviamento, affermando che il diniego le aveva impedito di partecipare alle procedure competitive per gli incentivi previsti per la produzione di biometano. Ha prospettato un danno pari ad almeno il 40% dell’investimento, quantificato in primo grado in € 4.474.000, e ha indicato il nesso causale nell’impossibilità di partecipare alle aste del 2024. Il Comune, con appello incidentale, ha contestato il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione e interesse, sostenendo che la società non aveva dimostrato la disponibilità delle aree; ha censurato l’annullamento per sviamento, contraddittorietà e difetto di motivazione, insistendo sulla necessità di un progetto esecutivo, in particolare per la rotatoria, e denunciando l’erroneità della valutazione giudiziale circa completezza e specificità della documentazione. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità o improcedibilità dell’appello principale e contestato, nel merito, la prova del danno, del nesso causale e dei requisiti per accedere agli incentivi.

La decisione

L’appello principale è respinto. Il Consiglio di Stato rileva che in primo grado la società aveva formulato una domanda di annullamento con mera riserva di chiedere il risarcimento; la richiesta di liquidazione del danno inserita nella memoria dell’11 gennaio 2025, se intesa come proposizione dell’azione risarcitoria nel corso del giudizio, era comunque inammissibile perché non notificata mediante ricorso per motivi aggiunti. La domanda risarcitoria è inoltre infondata per difetto di prova del nesso causale: la società ha allegato genericamente l’esistenza dei fondi, senza dimostrare il possesso di tutti i requisiti soggettivi, oggettivi e temporali necessari per beneficiarne. Anche l’appello incidentale è respinto. È infondato il motivo sul difetto di legittimazione e interesse: la società era destinataria diretta del diniego e la disponibilità delle aree attiene al merito, non al rito. È inammissibile per difetto di interesse la censura sullo sviamento, poiché il TAR aveva annullato il provvedimento anche per autonome ragioni di contraddittorietà e difetto di motivazione, non specificamente contestate. Sono infondati i motivi sulla contraddittorietà e sulla valutazione della documentazione: il diniego riconosceva che il progetto aveva tenuto conto delle richieste procedimentali e, al contempo, lo reputava genericamente insufficiente perché non esecutivo; tale motivazione è contraddittoria e inidonea. La valutazione del TAR sulla documentazione è stata correttamente intesa come riscontro della sua completezza e specificità rispetto alla genericità del rilievo comunale. È inoltre rimasto incontestato il capo secondo cui le questioni di viabilità esulavano dall’oggetto del giudizio relativo alla FER-PAS. Entrambi gli appelli sono respinti; spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    La parte ricorrente, infatti, si è limitata ad allegare genericamente la sussistenza dei fondi per gli incentivi, senza però allegare specificamente e dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti (soggettivi, oggettivi e temporali) per poterne beneficiare, dando così per scontato ciò che invece avrebbe dovuto dimostrare, con conseguente difetto di prova in ordine all’efficacia eziologica del provvedimento illegittimo rispetto alla causazione del danno.

    La domanda risarcitoria può essere proposta nel corso del giudizio di annullamento, ma la sua proposizione deve rispettare le forme processuali previste; inoltre, il risarcimento richiede la prova degli elementi costitutivi, compresi i requisiti per conseguire il beneficio asseritamente perduto e il nesso causale con il provvedimento.

  • art. 73 c.p.a.

    la richiesta di “liquidazione del danno” contenuta nella memoria dell’11 gennaio 2025 (pagine 8 e 9), ove interpretata nel senso di una proposizione formale di specifica azione di condanna al risarcimento del danno nel corso del giudizio (art. 30, comma 5, c.p.a.), sarebbe comunque inammissibile per mancata notifica mediante apposito ricorso per motivi aggiunti.

    Una memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. non sostituisce la notificazione mediante ricorso per motivi aggiunti quando si introduca formalmente nel giudizio una specifica domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • La parte direttamente destinataria di un provvedimento amministrativo lesivo è legittimata e ha interesse a impugnarlo; la titolarità o disponibilità dei beni necessari per realizzare l’intervento riguarda il merito della pretesa e non, di per sé, le condizioni processuali dell’azione.
  • Quando una sentenza annulla un provvedimento sulla base di più ragioni autonome, l’appello che censura soltanto una di esse è inammissibile per difetto di interesse, se le altre ragioni non sono specificamente contestate e sono sufficienti a sorreggere l’annullamento.
  • La motivazione di un diniego è contraddittoria e inidonea quando riconosce che la documentazione progettuale ha recepito le richieste formulate nel procedimento e, nello stesso tempo, la dichiara genericamente insufficiente senza precisare quali carenze impediscano la decisione.
  • Chi domanda il risarcimento del danno derivante da un diniego che avrebbe impedito l’accesso a incentivi deve allegare e provare il possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi e temporali per conseguirli, nonché il nesso causale tra l’illegittimità e il danno lamentato.
  • La domanda risarcitoria proposta nel corso del giudizio di annullamento deve essere introdotta con le forme processuali prescritte; una mera riserva di agire o una richiesta contenuta in memoria, senza la notificazione dell’apposito ricorso per motivi aggiunti, non è sufficiente a introdurre validamente l’azione.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAppelloDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.