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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01361/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso con sentenza di primo grado, parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile. L'unico motivo dedotto consiste nell'eccezione di incompetenza funzionale della Corte di appello, sostenendo che la decisione di secondo grado si sarebbe limitata a correggere un errore di calcolo della pena, senza incidere sul giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche che il primo giudice avrebbe già formulato. La doglianza è stata ribadita anche con memoria successiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza funzionale. Ha rilevato che la sentenza di appello non si era limitata a una rettifica aritmetica, ma aveva compiuto il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, giudizio omesso dal primo giudice. Poiché tale modifica integra una riforma sostanziale della sentenza, la competenza in executivis spetta al giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 2, c.p.p.

    La modifica in appello del giudizio di comparazione tra circostanze del reato comporta una riforma sostanziale della sentenza e sposta la competenza esecutiva al giudice di secondo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello modifica il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, la modifica non è meramente formale o aritmetica, ma costituisce riforma sostanziale del decisum.
  • In materia esecutiva, la competenza a provvedere segue il giudice che ha pronunciato la decisione sostanzialmente modificativa, ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p.
  • L'eccezione di incompetenza funzionale è manifestamente infondata se il provvedimento di secondo grado ha inciso sul contenuto giuridico della pena e non si è limitato a correggere un errore di calcolo.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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