Sentenza del 23/05/2019 n. 3192 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - ESTINZIONE PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl processo è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, poiché l'eliminazione del provvedimento sanzionatorio ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione della causa. Non sono state riconosciute spese di lite, in quanto il ricorrente vi ha rinunciato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato un provvedimento sanzionatorio tributario. Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato ad applicare la sanzione oggetto della controversia. Il ricorrente ha accettato tale rinuncia e ha contestualmente rinunciato al rimborso delle spese di causa.
Norme richiamate
Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
La norma consente di dichiarare estinto il processo quando, dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'oggetto della controversia o l'interesse delle parti alla decisione, come avvenuto a seguito della rinuncia dell'Agenzia all'applicazione della sanzione.
Massime di principio
- Se l'amministrazione tributaria ritira o rinuncia ad applicare l'atto impugnato e il contribuente accetta tale definizione, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere richiede che l'interesse concreto alla decisione venga meno; non è sufficiente, in generale, una semplice dichiarazione non idonea a eliminare gli effetti dell'atto contestato.
- L'accettazione della rinuncia dell'amministrazione può comportare la rinuncia del contribuente alla prosecuzione del giudizio e, se espressamente dichiarata, anche alle spese processuali.
- Prima di accettare la definizione, il contribuente dovrebbe verificare che la rinuncia dell'amministrazione elimini integralmente la sanzione e ogni suo effetto, inclusi eventuali iscrizioni a ruolo, obblighi di pagamento o conseguenze accessorie.
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