Cassazione Civile, Ordinanza n. 17282/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite riguarda il ricalcolo della pensione di una iscritta al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con specifico riferimento alla "quota B" del trattamento, cioè la parte correlata alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993. La pensionata aveva ottenuto in primo grado il ricalcolo della quota B sulla base della media effettiva delle retribuzioni giornaliere, senza applicare il limite massimo giornaliero di lire 315.000 previsto per i lavoratori dello spettacolo. La Corte d'appello di Roma aveva confermato tale impostazione, ritenendo che l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997 avesse introdotto una disciplina nuova e più favorevole, tale da rimuovere il precedente tetto massimo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il limite massimo di retribuzione pensionabile continuasse ad applicarsi anche alla quota B e che la sentenza di appello avesse erroneamente escluso tale limite. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata censura di tutte le rationes decidendi e ha difeso l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale, invocando anche dubbi di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha disatteso preliminarmente l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che il ricorso investisse radicalmente il percorso argomentativo della sentenza impugnata e che il giudicato non si formi sulle singole affermazioni ma sull'unità minima di decisione. Nel merito ha accolto il ricorso dell'INPS, richiamando e confermando il principio già affermato in precedenti decisioni: nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 non devono essere considerate ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile; tale limite non è stato abrogato, né espressamente né tacitamente, dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte ha escluso i dubbi di costituzionalità prospettati dalla controricorrente e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi di diritto ribaditi e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Indica la trattazione in camera di consiglio nel rito applicabile ratione temporis.
art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420 del 1971
Stabilisce il limite massimo della retribuzione pensionabile giornaliera per i lavoratori dello spettacolo; la Corte afferma che esso continua ad applicarsi anche alla quota B.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997
La Corte ritiene che non abbia abrogato, neppure implicitamente, il limite di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 503 del 1992
È richiamato come parte del sistema delle aliquote di rendimento; la Corte osserva che il richiamo normativo va inteso nella sua interezza e non esclude i limiti massimi.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 503 del 1992
Le previsioni sui limiti massimi di retribuzione pensionabile sono considerate parte integrante della disciplina richiamata.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
È indicato come disposizione che ha modificato il limite dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
art. 1, comma 11, d.lgs. n. 182 del 1997
È richiamato come esempio di scelta espressa del legislatore quando ha inteso superare o ridefinire il sistema contributivo.
art. 2, comma 22, l. n. 335 del 1995
La Corte esclude che la disposizione imponga di equiparare il massimale pensionabile a quello contributivo per la quota B; la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non equivale a necessaria corrispondenza.
art. 23, secondo comma, l. n. 87 del 1953
È richiamato per respingere le questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate.
È richiamato in relazione al rigetto delle eccezioni di illegittimità costituzionale.
art. 76 Cost.
La Corte esclude che il mantenimento del limite retributivo per la quota B ecceda la delega legislativa.
art. 70 Cost.
È evocato per sottolineare che gli studi attuariali interni non possono sostituire la funzione legislativa.
art. 12 delle preleggi
Viene richiamato per affermare che il significato proprio delle parole del testo normativo deve far palese il senso della legge.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina della quota B deve essere ricostruita in modo sistematico e non isolando singoli frammenti normativi: il richiamo alle regole di calcolo non implica l'abrogazione dei limiti massimi alla retribuzione pensionabile se tale abrogazione non è espressamente prevista o inequivocabilmente desumibile.
- L'abrogazione tacita per incompatibilità richiede una radicale antitesi tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta; in mancanza di un'inconciliabilità effettiva, il limite massimo di retribuzione pensionabile resta applicabile.
- Quando il legislatore delegato, in materia previdenziale, abbia inteso superare o rimodulare un limite pensionabile, deve farlo in modo espresso, soprattutto in presenza di esigenze di certezza e di contenimento della spesa pubblica.
- La "commisurazione" delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non equivale a una necessaria perfetta corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate; il legislatore può mantenere meccanismi differenziati purché non sia compromessa la finalità previdenziale e il sistema complessivo resti equilibrato.
- Il giudicato si forma sull'unità minima di decisione e non sulle singole argomentazioni della sentenza; pertanto, un ricorso per cassazione è ammissibile se investe il nucleo decisorio effettivamente posto a base della pronuncia impugnata.
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