Sentenza del 05/03/2021 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Novara
Avviso di accertamento IRPEF - IVA - IRAP - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova - Spese non inerenti - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per operazioni ritenute "oggettivamente inesistenti" e per costi contestati come non inerenti all'attività; questione sull'onere della prova circa l'effettiva esistenza delle operazioni e l'inerenza delle spese
La decisione
La Corte ha affermato che l'Agenzia ha l'onere iniziale di fornire elementi probatori, anche solo indiziari o presuntivi, idonei a dimostrare che le fatture o le operazioni denunciate non corrispondono a prestazioni realmente effettuate (o lo sono state solo parzialmente). Dopo che l'Amministrazione ha fornito tali indizi, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e l'inerenza dei costi. Tale prova non può limitarsi alla mera esibizione della fattura, alla regolarità formale delle scritture contabili o a prove di pagamento formali, atteso che la regolarità formale può servire a mascherare operazioni fittizie. La sentenza richiama inoltre l'art. 109 D.P.R. 917/86 (co.1 e co.5) sul principio di certezza e determinabilità dei componenti di reddito e sull'onere di dimostrare la correlazione dei costi ai ricavi dell'impresa.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109
Co.1: i componenti di reddito devono essere certi e determinabili; Co.5: i componenti negativi (costi) sono deducibili solo se riferibili ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito. La norma viene interpretata nel senso che la prova dell'esistenza e dell'inerenza dei costi grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia offerto elementi indiziari di fittizietà delle operazioni
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni come "oggettivamente inesistenti" deve fornire elementi di sospetto (anche indiziari) che giustifichino l'accertamento; senza questi elementi l'accertamento è carente.
- Una volta forniti indizi dall'Amministrazione, il contribuente ha l'onere di dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni e l'inerenza dei costi: non è sufficiente esibire solo fatture, libri contabili formali o prove di pagamento campate per aria.
- La prova a carico del contribuente dovrebbe includere elementi di riscontro oggettivo e di coerenza economica (es. contratti, ordini, documenti di trasporto, prove di consegna, corrispondenza commerciale, riconciliazioni tra ciclo attivo e passivo, riscontri bancari che colleghino l'operazione all'attività aziendale, dichiarazioni di terzi quando rilevanti).
- La valutazione della sussistenza di operazioni reali richiede un approccio globale e concreto: la regolarità formale non esclude, e anzi può rendere più necessaria, una verifica sostanziale della genuinità dell'operazione.
- In fase contenziosa conviene che il contribuente anticipi e organizzi prove idonee a dimostrare la coerenza economica dei costi e la reale prestazione, perché l'onere della prova, una volta scattato per effetto degli indizi, rimane a suo carico.
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