Sentenza del 05/03/2021 n. 6117 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento emessi con metodo sintetico (redditometro, DPR 600/1973 art. 38) per gli anni 2005-2007, che contestavano maggiori redditi attribuiti al contribuente in ragione della disponibilità e utilizzo di beni di proprietà delle società di cui era socio di maggioranza (imbarcazione, autoveicoli, immobili) e di spese/incrementi patrimoniali. In particolare i ricorrenti censurano l'applicazione del coefficiente presuntivo previsto dal punto 2.4 del DM (locazioni di imbarcazioni da diporto) assumendo che l'imbarcazione fosse stata utilizzata per soli tre mesi, non per l'intero periodo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato gli elementi probatori e che, nelle ipotesi di accertamento analitico-induttivo mediante redditometro, l'Amministrazione non debba fornire oltre prova sull'esistenza dei fattori-indice. Spetta quindi al contribuente l'onere di provare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto; nel caso concreto non sono risultati elementi idonei a superare la presunzione relativa alla durata delle locazioni di imbarcazioni e le fatture prodotte dai ricorrenti, ritenute generiche e specificamente contestate, non hanno efficacemente dimostrato una diversa utilizzazione. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia (7.300,00 Euro) e applicazione della disposizione su contributo unificato ove dovuto
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38
Consente l'accertamento sintetico (redditometro) basato su indici e presunzioni di capacità contributiva; una volta accertati i fattori-indice, l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto
Decreto Ministeriale 10 settembre 1992, punto 2.4 (tabelle del cd. redditometro)
Presunzione che la durata normale delle locazioni di imbarcazioni da diporto non superi i tre mesi, con conseguente applicazione di un coefficiente presuntivo di reddito per il periodo breve; tale presunzione può essere superata solo con elementi probatori concreti
Decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 (tabelle indici redditometro)
Definiscono i fattori-indice e i coefficienti di ricalcolo della capacità contributiva utilizzati per l'accertamento sintetico; il loro accertamento rende legittimo l'uso del metodo sintetico salvo prova contraria del contribuente
Prevede l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se ricorrono i presupposti
Massime di principio
- L'accertamento sintetico fondato sul redditometro è legittimo una volta riscontrati i fattori-indice: l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove sulla capacità contributiva derivante da tali fattori
- Sovrasta al contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non sussiste o è di entità inferiore; mere fatture emesse da società controllate o partecipate possono essere insufficienti se generiche o specificamente contestate
- La valutazione dei fatti e delle prove effettuata dai giudici di merito è sottratta al riesame in sede di legittimità, salvo profili di diritto e violazioni logico-formali; tentativi di rimettere in discussione il merito vengono dichiarati inammissibili
- Per i beni con presunzioni specifiche (es. utilizzo di imbarcazioni da diporto), le tabelle ministeriali stabiliscono coefficienti e durate presunte; per superare tali presunzioni è necessaria prova documentale concreta e particolareggiata sulla reale durata e modalità di utilizzo
- L'utilizzo di beni di societa' da parte del socio di riferimento può essere qualificato come disponibilità personale suscettibile di produrre reddito presunto se non adeguatamente documentato o giustificato
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