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Sentenza

Sentenza del 05/03/2021 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecari e castali - Imposta di registro - Interpretazione degli atti - Cessione di quote societarie - Cessione totalitaria - Riqualificazione in cessione di azienda - Possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto legittimo il potere dell'ente impositore di reinterpretare l'atto sulla base della sua intrinseca natura e dei suoi effetti giuridici desumibili dall'atto stesso, alla luce della modificazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (legge di bilancio 2018). Conseguenza: la cessione totalitaria di quote e' stata riqualificata in cessione di azienda e sottoposta a tassazione proporzionale anziche' all'imposta fissa

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione dell'imposta di registro applicata dall'Amministrazione finanziaria: l'ente impositore ha ritenuto che una cessione totalitaria di quote societarie fosse in realta' una cessione di azienda e, quindi, soggetta a tassazione in misura proporzionale anziche' all'imposta fissa prevista per la mera cessione di quote

Norme richiamate

  • d.P.R. 131/1986, art. 20

    art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    consente di qualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici, anche se non corrispondenti al titolo o alla forma apparente; dopo la modifica operata con la legge di bilancio 2018, l'ente impositore puo' esercitare questo potere basandosi esclusivamente sugli elementi desumibili dall'atto presentato per la registrazione

  • Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, modifiche art. 20 DPR 131/1986)

    modifica art. 20 d.P.R. 131/1986 operata dalla legge di bilancio 2018

    ha limitato il potere di interpretazione dell'ente impositore agli elementi contenuti nell'atto presentato per la registrazione, rafforzando la possibilita' di riqualificazione 'in diritto' sulla base del contenuto documentale

Massime di principio

  • Per valutare l'imposizione in sede di registrazione si privilegia la natura e gli effetti intrinseci dell'atto in base agli elementi riportati nello stesso; non e' determinante la sola intestazione o forma apparente
  • Dopo la modifica dell'art. 20, l'Amministrazione finanziaria puo' riqualificare una cessione di quote come cessione di azienda se dall'atto emergono elementi indicativi di trasferimento di un unita' economica organizzata (continuita' dell'attivita', trasferimento di clientela, beni strumentali, rapporti di lavoro, contratti, assegnazione del prezzo al 'going concern')
  • Chi redige l'atto (contribuente e suoi consulenti) deve curare il contenuto documentale: formulazioni, allegati e ripartizione del prezzo possono prevenire o favorire una riqualificazione
  • Per limitare il rischio di riqualificazione e' utile esplicitare nell'atto che si tratta di mera cessione di partecipazioni e indicare chiaramente che non sono trasferiti i beni, i contratti, il personale o la clientela; tuttavia la clausola formale non e' vincolante se dall'atto emergono elementi contrari
  • La presenza di elementi fattuali nell'atto che evidenziano continuita' aziendale (es. trasferimento di ramo d'azienda o di asset significativi, mantenimento dei rapporti commerciali, subentro nei contratti) favorisce la qualificazione come cessione di azienda
  • L'ufficio, essendo vincolato agli elementi desumibili dall'atto, deve motivare la riqualificazione sulla base dei contenuti documentali: cura nella redazione e nella documentazione allegata puo' quindi incidere sull'esito del contenzioso
  • In caso di contestazione, il contribuente puo' impugnare l'atto: in sede giudiziaria si valutera' la corrispondenza tra realta' economica e contenuto documentale; esistono comunque precedenti giurisprudenziali contrastanti, per cui la concreta valutazione rimane fattuale e dipende dal caso concreto
  • Implicazioni pratiche: la riqualificazione comporta differente determinazione dell'imposta di registro (proporzionale anziche' fissa) e puo' avere ripercussioni su altre imposte e obblighi (proprietari, ipotecari, catastali): va pertanto valutato il rischio fiscale ex ante

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