Sentenza del 05/03/2021 n. 1331 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tari - Smaltimento rifiuti speciali ad onere del contribuente - Esenzione dal tributo - Onere della prova dello smaltimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente chiedeva l'esenzione dal pagamento della TARI per i rifiuti speciali smaltiti tramite soggetto privato abilitato; la questione centrale è se e con quali oneri il contribuente possa ottenere l'esenzione e chi debba provare l'effettivo smaltimento fuori dal servizio comunale
La decisione
la Corte ha riconosciuto che il contribuente può avvalersi di operatori privati per lo smaltimento e potenzialmente beneficiare dell'esenzione TARI, ma ha precisato che tale beneficio è condizionato: il contribuente deve presentare una specifica richiesta al Comune (salvo che non esista una delibera comunale che assimili quei rifiuti a urbani) e deve esibire documentazione probatoria dell'esistenza e dell'operatività di un contratto di smaltimento con un operatore indipendente. In assenza della richiesta formale e dei documenti probatori (es. contratto, documenti di trasporto/smaltimento, fatture), l'esenzione non può essere riconosciuta e il Comune è legittimato a respingere la domanda
Norme richiamate
art. 1, co. 649, legge 147/2013
la norma viene interpretata nel senso che l'esenzione per rifiuti non conferiti al servizio pubblico è possibile, ma subordinata alla prova dello smaltimento e alla procedura amministrativa prevista dal Comune
art. 2, legge 70/1994
la norma richiamata viene utilizzata per delineare il perimetro delle tipologie di rifiuti e la disciplina dello smaltimento, confermando la necessità di documentazione per attestare la corretta gestione dei rifiuti speciali
Massime di principio
- Il contribuente può rivolgersi a operatori privati abilitati per lo smaltimento dei rifiuti speciali e ottenere esenzione TARI solo se dimostra concretamente l'effettivo smaltimento.
- L'onere della prova grava sul contribuente: è necessario produrre documentazione contrattuale e documenti di trasporto/smaltimento/fatturazione che attestino l'operatività del servizio di smaltimento.
- Deve essere presentata al Comune una specifica richiesta di esenzione, salvo che una delibera comunale disponga l'assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani (in tal caso la procedura potrebbe essere diversa).
- In assenza di adeguata documentazione o della formale istanza, il Comune è legittimato a rifiutare l'esenzione e a richiedere il pagamento della TARI.
- Prassi consigliata per il contribuente: conservare e produrre contratto o ordine, formulari di identificazione rifiuti o documenti di trasporto, ricevute/fatture di smaltimento, e inviare formale istanza al Comune con gli allegati comprovanti lo smaltimento.
- Se il Comune dispone di specifiche deliberazioni che assimilano alcune tipologie di rifiuti speciali a urbani, verificare tali atti perché possono incidere sull'applicabilità e sulle modalità dell'esenzione.
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