Sentenza del 05/03/2021 n. 1352 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Accertamento catastale (catasto) - Provvedimento di classamento conclusivo di procedura DOCFA - Motivazione - Indicazione di dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe attribuita - Sufficienza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorso contestava l'insufficiente motivazione dell'avviso di classamento emesso a seguito della procedura DOCFA, sostenendo che l'ufficio non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni della classe e della rendita attribuita all'immobile
La decisione
il giudice ha ritenuto che, quando il classamento è stato effettuato mediante procedura DOCFA e basato su stima diretta dell'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso è assolto indicando i dati oggettivi accertati dall'ufficio e la classe attribuita: tali elementi, per la struttura partecipativa della procedura, sono noti o facilmente conoscibili dal contribuente, che può così confrontarli con la propria dichiarazione e tutelarsi con ricorso. Di conseguenza il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente è stato rigettato e l'avviso di classamento ritenuto valido
Norme richiamate
art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (conv. con legge 24 marzo 1993, n. 75)
definisce il procedimento di classamento e l'ambito di intervento dell'ufficio; interpretato nel senso che, nel contesto della procedura DOCFA e della stima diretta, la semplice indicazione dei dati accertati e della classe attribuita soddisfa l'obbligo motivazionale
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
regolamenta le modalità della procedura catastale (DOCFA) e supporta l'idea che la procedura è partecipativa; la disciplina tecnica rende i dati accessibili e comprensibili al contribuente, rendendo adeguata una motivazione sintetica basata su dati oggettivi
Cass. civ., sent. n. 2268/2014
giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui, in materia di classamento catastale effettuato dall'ufficio, la motivazione può consistere nella indicazione degli elementi oggettivi rilevati e della classe attribuita, essendo sufficiente per garantire la conoscibilità delle ragioni dell'atto
Massime di principio
- Quando il classamento è eseguito tramite procedura DOCFA con stima diretta dell'ufficio, l'avviso soddisfa l'obbligo di motivazione se indica i dati oggettivi rilevati e la classe attribuita
- La struttura partecipativa della procedura DOCFA implica che il contribuente possa conoscere o facilmente reperire i dati su cui si basa il classamento; pertanto una motivazione sintetica è spesso adeguata
- Se il contribuente ritiene che i dati indicati siano inesatti o insufficienti per comprendere le ragioni dell'attribuzione della classe, il rimedio corretto è il confronto documentale e il ricorso alle commissioni tributarie, non la sola censura di carenza motivazionale
- In situazioni diverse dalla procedura DOCFA o in presenza di valutazioni tecnico-giudicanti complesse (es. stime comparative ampie, criteri valutativi non evidenti), può essere richiesta una motivazione più articolata e dettagliata
- L'ufficio dovrebbe comunque rendere disponibili, su richiesta o nel fascicolo, gli elementi tecnici alla base della stima per garantire trasparenza e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente
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