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Sentenza

Sentenza del 05/03/2021 n. 1341 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Estinzione del processo - Impugnazione di cartella di pagamento - Accoglimento del ricorso del contribuente - Appello dell'ufficio - Sgravio del ruolo - Cessazione della materia del contendere - Non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento; il giudice di primo grado gli aveva dato ragione accogliendo il ricorso. Successivamente l'ufficio ha disposto l'integrale sgravio del ruolo (cancellazione della pretesa dal ruolo esattoriale) e ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. La questione giuridica è se lo sgravio integrale del ruolo, disposto dall'ufficio dopo la sentenza sfavorevole, equivalga ad acquiescenza alla sentenza tale da precludere l'impugnazione e determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina sull'estinzione del processo tributario.

La decisione

La Corte ha deciso che l'integrale sgravio del ruolo disposto dall'ufficio dopo la sentenza favorevole al contribuente non costituisce acquiescenza preclusiva dell'impugnazione né determina di per sé la cessazione della materia del contendere. Tale comportamento può essere motivato anche dalla sola volontà di evitare spese o azioni esecutive future e non impedisce all'ufficio di proporre appello. Conseguentemente l'appello dell'ufficio non è automaticamente inammissibile e il processo non si estingue per il solo fatto dello sgravio.

Norme richiamate

  • d. lgs. 546/1992, art. 46

    L'art. 46 disciplina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; la Corte interpreta che il mero sgravio del ruolo non realizza automaticamente le condizioni di cessazione previste dalla norma se manca un atto di acquiescenza inequivoco.

  • Cass. 18976/2019

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui lo sgravio del ruolo non equivale necessariamente ad acquiescenza e non impedisce l'impugnazione.

  • Cass. 918/2015

    Precedente conforme che distingue tra atti meramente esecutivi/gestionali (come lo sgravio per evitare spese) e atti che esprimono rinuncia o acquiescenza tali da estinguere la controversia.

Massime di principio

  • Lo sgravio integrale del ruolo da parte dell'amministrazione non va interpretato automaticamente come acquiescenza alla decisione favorevole al contribuente; l'ufficio può avvalersi dello sgravio anche per ragioni meramente operative o economiche (evitare costi esecutivi).
  • La cessazione della materia del contendere richiede atti o comportamenti inequivoci che manifestino la volontà di rinunciare alla pretesa; atti meramente formali o tecnici (es. cancellazione dal ruolo) non sono di per sé sufficienti.
  • Per stabilire se sussiste acquiescenza occorre valutare complessivamente elementi oggettivi e soggettivi: tempi, modalità e contenuto degli atti, dichiarazioni esplicite dell'amministrazione, eventuali atti contrari (es. successivi atti conservativi o iniziative esecutive).
  • Se l'amministrazione ha rimborsato l'importo o ha posto in essere atti che impediscono realisticamente ogni azione successiva (es. rinuncia espressa alla pretesa), può sussistere cessazione della materia del contendere; altrimenti l'impugnazione resta possibile.
  • Per il contribuente: conservare documentazione, chiedere chiarimenti scritti e reprimere l'eventuale attività amministrativa contrastante; in mancanza di un atto esplicito di acquiescenza, non considerare estinto il contenzioso.
  • Per l'amministrazione: se si intende effettivamente rinunciare alla pretesa fiscale è opportuno esplicitarlo per iscritto per evitare contenziosi sul carattere dello sgravio; altrimenti lo sgravio può essere utilizzato per fini gestionali senza precludere l'impugnazione.
  • In sede decisionale i giudici verificheranno la sostanza degli atti e la volontà delle parti più che la sola denominazione formale degli stessi.

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