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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8962/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello per violazione dell'art. 217 legge fallimentare e per vizi di motivazione, chiedendo la derubricazione del reato da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice. Contestava che la Corte non avesse specificato quali documenti mancassero tali da impedire la ricostruzione del patrimonio, rilevando che la contestazione originaria riguardava l'irregolare tenuta delle scritture (non l'occultamento) e che alcune scritture erano state restituite dalla Guardia di Finanza; inoltre evidenziava l'assoluzione per bancarotta fraudolenta patrimoniale come indice dell'assenza di dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la documentazione consegnata dall'imputato alla Guardia di Finanza era solo parziale (mancavano registri IVA acquisti 2011/2013, libro giornale per lo stesso periodo, libro degli inventari, fatture), che il consulente del P.M. non ha potuto ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari e che il ricorrente aveva reso dichiarazioni false circa la mancata restituzione dei documenti. La Corte ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione dei giudici di merito e ha escluso che l'assoluzione per la bancarotta patrimoniale annulli il dolo in relazione alla bancarotta documentale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    La richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 è stata rigettata: la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero il dolo nella tenuta incompleta/irregolare delle scritture, quindi non sussistono i presupposti per la derubricazione a bancarotta semplice.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e art. 16 decreto-legge 30/12/2021, n. 228

    Norme processuali che hanno consentito la trattazione con requisitoria scritta e la mancata richiesta di discussione orale da parte delle parti; la Corte ha dato conto della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato entro i limiti autorizzati da tale disposizione.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 (Pezzo)

    Richiama il principio secondo cui le censure di motivazione in cassazione devono mostrare la mancanza di correlazione logico-argomentativa tra le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione e le motivazioni della decisione impugnata; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale correlazione mancasse nelle censure del ricorrente.

Massime di principio

  • La derubricazione da bancarotta fraudolenta documentale a semplice richiede la prova che manchi il dolo: l'assoluzione per altri reati (es. bancarotta patrimoniale) non è di per sé sufficiente a escluderlo.
  • La mancata o incompleta tenuta delle scritture, la mancanza di registri essenziali e l'impossibilità per il consulente di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari legittimano la conclusione di bancarotta documentale fraudolenta quando siano presenti elementi che indicano volontà o consapevolezza di ostacolare la ricostruzione.
  • Dichiarazioni false dell'imputato sull'esistenza o sulla disponibilità di documenti (es. affermare che i documenti siano trattenuti da organi ispettivi quando invece sono stati restituiti) indeboliscono la linea difensiva e possono essere valorizzate come indice di dolo.
  • In cassazione è necessario indicare specificamente i profili di motivazione che si ritengono viziati e proporre argomentazioni che mostrino la disconnessione logica tra le prove assunte e la decisione: censure generiche o non corroborate da un collegamento logico-giuridico sono destinate a essere rigettate.
  • Per chi si trovi in una situazione simile: conservare e documentare la completa corrispondenza e la ricezione/consegna delle scritture contabili, ottenere documentazione ufficiale da enti (es. Guardia di Finanza) in caso di sequestri/verifiche e, in sede difensiva, indicare specificamente quali documenti manchino e come la loro mancanza non dimostri dolo, fornendo, se possibile, ricostruzioni alternative e perizie di parte.

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