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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34273/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna dell'imputato per rapina, applicando la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso controllo sulla legittimità del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze investivano la determinazione della pena e il riconoscimento della recidiva, profili che, nel contesto del concordato in appello, non sono deducibili in cassazione se non si traducono nell'illegalità della sanzione, perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Ha richiamato il principio per cui sono invece ammissibili le censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza impugnata della Corte d'appello di Roma, che aveva confermato la condanna, resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili - come nel caso in esame - le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è circoscritto alle questioni riguardanti la formazione della volontà, il consenso del pubblico ministero e la conformità della decisione all'accordo; sono inammissibili le censure sulla pena che non denuncino l'illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    sono inammissibili - come nel caso in esame - le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel ricorso contro una sentenza emessa in concordato in appello non è ammissibile la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa all'esito del concordato in appello sono ammissibili le censure concernenti la formazione della volontà della parte di accedere all'accordo, il consenso del pubblico ministero e la difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
  • Nel medesimo giudizio sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. e alla determinazione della pena, salvo che il vizio denunciato abbia prodotto l'illegalità della sanzione, perché non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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