Cassazione Penale, Ordinanza n. 37316/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per fatti di trasporto di sostanza stupefacente. Nel ricorso veniva censurata la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità della sostanza trasportata, contestando anche il relativo presupposto soggettivo. La Corte di cassazione rileva che le doglianze riproponevano questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito e che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito in presenza di motivazione giudicata corretta, coerente e priva di manifeste illogicità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure sulla aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente e sul relativo elemento soggettivo fossero meramente reiterative di questioni già decise dai giudici di merito, con motivazione immune da vizi rilevabili in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino a una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia già congrua, puntuale e logicamente coerente.
- La doglianza sull'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente è inammissibile se si limita a riproporre profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza individuare reali vizi di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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