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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11240/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi: 1) carenza di motivazione rispetto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, co.1, n.2 c.p. (uso di un mezzo fraudolento - jammer) sostenendo che non v'era prova del suo utilizzo, lo strumento non fu ritrovato e le immagini non lo mostravano; 2) vizio di motivazione e insufficienza nell'omessa revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, nonostante la mancanza di concreta pericolosità del giovane e incensurato imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e congrua: pur non essendo stato rinvenuto il jammer e pur non emergendone la presenza nelle immagini, la Corte territoriale ha formulato una conclusione plausibile sulla base degli elementi (difficoltà del proprietario e analoga difficoltà riscontrata da altra persona nella stessa zona) e, soprattutto, la circostanza aggravante permaneva comunque con riferimento all'altro profilo non impugnato (procura fraudolenta delle chiavi di casa), per cui la censura era inefficace. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la critica, rilevando che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la misura di sicurezza dell'espulsione richiamando la 'spiccata propensione a delinquere' emersa dalle modalità professionali della condotta e dal possesso di oggetti di sospetta provenienza. Per legge (art. 616 c.p.p.) è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Riconosciuta come aggravante per l'uso di mezzi fraudolenti nella commissione del furto; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che, anche in mancanza di ritrovamento del jammer, ha dedotto plausibilmente l'uso di un meccanismo fraudolento sulla base degli elementi fattuali e, alternativamente, ha rilevato che la stessa aggravante permaneva per la procurazione fraudolenta delle chiavi.

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    Norma citata nella fase di merito per il riconoscimento dell'attenuante relativa al delitto di ricettazione (art. 648 c.p.); la Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante ex co.4 per il reato contestato (capo D).

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    Richiamata in relazione al riconoscimento di una circostanza attenuante generica da parte del primo giudice; non è stata invece centrale nella decisione di cassazione, che si è concentrata sulla congruità della motivazione rispetto alle aggravanti e alle misure di sicurezza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in merito ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorrente aveva formulato i motivi nei limiti richiesti per la motivazione, ma ciò non ha impedito la dichiarazione di inammissibilità ove mancasse il vizio di logica o fosse presente un motivo non efficace.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato riguarda la correttezza logica e la completezza della motivazione: non si riconsiderano le prove ma si verifica se il ragionamento del giudice di merito sia privo di contraddizioni e coerente.
  • Se un'unica circostanza aggravante può fondarsi su plurimi profili fattuali, il ricorso deve impugnare tutti i profili rilevanti; la censura limitata a un solo profilo può risultare inammissibile o inefficace se l'altro profilo non è stato contestato e mantiene la circostanza.
  • L'assenza del rinvenimento di uno strumento (es. jammer) non impedisce automaticamente al giudice di ritenere l'uso di un mezzo fraudolento se esistono elementi indiretti e motivazioni logiche che rendono plausibile tale conclusione.
  • Per contestare la misura di sicurezza (es. espulsione) è necessario mostrare che la valutazione sulla pericolosità concreta è illogica o carente; la semplice affermazione di buona condotta o incensuratezza non è sufficiente se il giudice di merito ha motivato con elementi concreti.
  • Le doglianze che propongono una ricostruzione alternativa dei fatti, senza far emergere un vizio logico nella motivazione, difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile per profili di colpa può comportare, oltre alle spese, l'obbligo di versamento a titolo di ammenda: valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazione.

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