Cassazione Penale, Ordinanza n. 19527/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non conforme ai requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'unico motivo di ricorso era formulato in modo generico: da un lato si evocavano presunte carenze motivazionali senza precisare quali specifiche doglianze proposte con l'appello fossero state trascurate dalla Corte territoriale; dall'altro si lamentava un preteso diritto al minimo della pena. La Corte ha rilevato che tali censure non erano esposte con puntualità e concreta specificità, né corredate dall'analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, sicché non consentivano al giudice di legittimità di individuare i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, puntuali e concretamente riferite alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti comporta l'inammissibilità.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, può essere disposta la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a denunciare genericamente carenze motivazionali senza indicare quali specifiche censure d'appello siano rimaste senza risposta.
- Non è consentito in sede di legittimità invocare in modo assertivo un preteso diritto al minimo della pena senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e con i criteri di commisurazione del trattamento sanzionatorio.
- Il requisito di specificità del ricorso impone di indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza, così da consentire alla Corte di cassazione di esercitare il controllo richiesto.
Come è indicizzato
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