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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15518/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Campania che aveva respinto l'appello avverso avviso di accertamento TARSU relative agli anni 2010-2012. La ricorrente deduceva, in sintesi: 1) difetto di legittimazione attiva del R.T.I. per mancata iscrizione nell'albo ministeriale (D.M. 289/2000); 2) estinzione/risoluzione del contratto e perdita di legittimazione in seguito allo scioglimento delle società del gruppo Equitalia e subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1/7/2017; 3) nullità della sentenza di merito per mancata pronuncia su procura/mandato degli avvocati; 4) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione da soggetto legittimato; 5) carenza motivazionale dell'avviso e integrazione postuma della motivazione; 6) violazione dell'art.73 d.lgs. 507/1993 (mancata acquisizione planimetrie, accessi senza preavviso) e difetto del contraddittorio; 7) illegittimità del regolamento comunale TARSU e delle tariffe per mancata corrispondenza con i costi del servizio e assenza di proroga normativa; 8) violazione del principio di non contestazione e mancata contestazione da parte del R.T.I. su aspetti metrici/superfici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in cassazione della Monaco Trade s.r.l. confermando la sentenza della CTR. In particolare la Corte ha ritenuto: - infondato il vizio di legittimazione dell'ATI/R.T.I.: non era necessaria l'iscrizione dell'intero raggruppamento all'Albo per le imprese che svolgevano solo attività secondarie/di supporto; il requisito è richiesto solo per le imprese che effettuano le attività principali e fungibili di accertamento e riscossione; - legittimo il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a titolo universale alle società del gruppo Equitalia, senza che ciò determinasse estinzione o risoluzione del contratto o violazione del principio di immodificabilità del R.T.I.; - valida la sottoscrizione dell'avviso da parte del responsabile della gestione (legale rappresentante di Geset Italia S.p.A.) delegato con procura notarile dalla capofila; - non sussisteva obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino in materia di tributi locali non armonizzati; la mancanza di preavviso negli accessi non comporta, di per sé, nullità; - la motivazione dell'avviso era ritenuta idonea a far conoscere gli elementi essenziali della pretesa; - la disapplicazione del regolamento comunale e delle delibere tariffarie non poteva essere disposta in assenza di vizi di illegittimità specifici e gravi; - le restanti censure (oneri probatori, conteggio superfici, principio di non contestazione) sono state valutate inammissibili o di merito non sindacabili in Cassazione. Esito complessivo: ricorso rigettato; conferma della decisione di merito; resistente vittorioso.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (artt. 52 e 53)

    «Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni»

    L'iscrizione all'albo è richiesta per i soggetti che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione; non è necessaria per le imprese del raggruppamento che svolgono solo attività secondarie o di supporto

  • D.M. 11 settembre 2000, n. 289

    Regolamento attuativo relativo all'albo dei concessionari/raggruppamenti; richiamato quale riferimento per la verifica dei requisiti soggettivi degli operatori

  • d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (art. 37) / d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 48)

    Disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese (ATI/RTI): distinzione tra raggruppamento orizzontale e verticale, e principio che il raggruppamento non costituisce ente autonomo distinto dai partecipanti; i requisiti soggettivi possono essere richiesti solo alle imprese che svolgono prestazioni fungibili

  • Direttiva 2014/23/UE (art. 38)

    «ove opportuno ... l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro»

    Il diritto UE consente che un operatore (o raggruppamento) faccia affidamento sulle capacità di altre imprese; tale indirizzo giustifica che non tutti i membri di un raggruppamento debbano essere iscritti o abilitati se non necessari per le attività principali, nel rispetto del principio di proporzionalità

  • Direttiva 2014/24/UE (art. 63)

    «un operatore economico può ... fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi»

    Analogamente alla direttiva sulle concessioni, consente ampio affidamento sulle capacità altrui e giustifica la condivisione di requisiti tra i membri del raggruppamento

  • d.l. n. 193/2016 (convertito dalla l. n. 225/2016)

    Ha disposto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e il subentro a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi; la Corte ha ritenuto tale subentro idoneo a garantire la continuità del munus e quindi a non determinare la nullità o risoluzione dei contratti affidati

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (art. 69 e art. 73) e successive norme su TARSU/TIA/TARES (art. 238 d.lgs. 152/2006, art. 14 d.l. 201/2011)

    Regolamentano l'accertamento TARSU, i procedimenti di dialogo istruttorio (planimetrie, controlli) e il regime transitorio verso la TIA/TARES; la Corte ha confermato che gli accertamenti a tavolino non richiedono il contraddittorio generalizzato e che la mancata adozione del regolamento TIA non ha eliminato la legittimità dell'applicazione della TARSU nel periodo controverso

  • art. 111 Cost. e principi di economia processuale / giurisprudenza di riferimento (Sezioni Unite, Cass. n. 15911/2021 e altre)

    Principi utilizzati per valutare questioni procedurali (rilevanza della successione tra enti pubblici, necessità o meno di rinvio per omessa pronuncia su motivo) e per confermare la legittimità delle costituzioni processuali del R.T.I.

Massime di principio

  • In un RTI/ATI non si forma una nuova persona giuridica: l'iscrizione in albi o registri richiesta dalla normativa si valuta in relazione alle singole imprese e alle prestazioni effettivamente svolte; le imprese che eseguono solo attività di supporto non necessitano dell'iscrizione richiesta per le attività principali di accertamento/riscossione
  • Il diritto dell'Unione Europea consente che un operatore economico (anche un raggruppamento) faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti: l'autorità appaltante può richiedere che compiti essenziali siano svolti direttamente da alcuni partecipanti, ma non è automaticamente legittimo esigere iscrizioni di tutti i membri quando ciò sia sproporzionato
  • Il subentro a titolo universale di un ente pubblico in luogo di società estinte (es. Agenzia delle Entrate-Riscossione per Equitalia) garantisce continuità del 'munus' e non determina di per sé estinzione o invalidità dei rapporti contrattuali dell'RTI
  • Per gli accertamenti tributari locali 'a tavolino' (tributi non armonizzati) non vige un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; mancanze formali come il mancato preavviso di accessi non determinano automaticamente la nullità degli atti
  • La sottoscrizione e la rappresentanza negli atti del RTI vanno valutate in base al mandato/procura conferiti dalla capogruppo; atti sottoscritti da delegati legittimati dalla procura notarile sono validi anche se la capogruppo subisce vicende societarie successive
  • La motivazione dell'avviso è adeguata quando mette il contribuente nelle condizioni di conoscere gli elementi essenziali (an e quantum) e di contestarli; l'invocata integrazione postuma della motivazione è sindacabile solo se specificamente allegata e documentata
  • La disapplicazione di regolamenti comunali o delibere tariffarie richiede l'accertamento di vizi specifici di legittimità (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge) e non può fondarsi su contestazioni generiche circa la discrepanza tra costi e gettito

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