Cassazione Civile, Sentenza n. 15522/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Campania che ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento TARSU per l'annualità 2011 e ha ritenuto legittimo l'avviso relativo al 2012, emesso dal R.T.I. composto da Agenzia delle Entrate - Riscossione (Equitalia Sud S.p.A.), Ge.se.t. Italia S.p.A. e Ottogas S.r.l.. Questioni principali: (i) nullità/ carenza di sottoscrizione dell'atto impositivo e mancanza di potere di firma del soggetto sottoscrittore; (ii) carenza di legittimazione / mancanza di iscrizione all'Albo previsto dall'art. 53 d.lgs. 446/1997 per alcuni membri del R.T.I.; (iii) violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo e delle norme in tema di accessi/ispezioni (art. 73 d.lgs. 507/1993 e art. 12, co.7 legge 212/2000); (iv) estinzione della pretesa per prescrizione/decadenza quinquennale (art. 1, co. 161, legge 296/2006).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso da parte del dott. Francesco Carrese in qualità di legale rappresentante di Ge.se.t. Italia S.p.A., titolare delle "attività principali" nel R.T.I., munito di procura notarile da parte della capogruppo (Equitalia/ADER). Ha stabilito che, trattandosi di raggruppamento temporaneo di tipo misto/concessione di servizio, l'iscrizione all'Albo ministeriale (art. 53 d.lgs. 446/1997 e d.m. 289/2000) è richiesta solo per le imprese chiamate a svolgere le attività principali di accertamento e riscossione; per le imprese che svolgono attività secondarie/di supporto (come Ottogas) l'iscrizione non era necessaria. Ha inoltre confermato che per i tributi non armonizzati non opera in generale l'obbligo di contraddittorio preventivo salvo specifica previsione normativa; le attività di "rilevazione diretta"/accesso non rendono automaticamente nullo l'atto se il termine dilatorio non è stato violato in modo da determinare nullità. Infine, ha ritenuto tempestiva la spedizione dell'atto (22/12/2017) rispetto al termine di decadenza quinquennale e quindi non sussisteva estinzione per prescrizione/decadenza. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296
"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono [...] all'accertamento d'ufficio [...] notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato [...] a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui [...] o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati."
La Corte interpreta la norma come principio di decadenza quinquennale del potere impositivo; la tempestività si verifica con la data in cui l'ente ha compiuto gli atti necessari per la notificazione (scissione soggettiva degli effetti della notificazione).
art. 53, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e d.m. 11 settembre 2000, n. 289
L'iscrizione nell'albo ministeriale è richiesta per i soggetti che svolgono attività di accertamento, liquidazione e riscossione 'fungibili' e principali; in un R.T.I. misto tale requisito è necessario solo per le imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, non per quelle che forniscono prestazioni secondarie o di supporto.
Direttive UE 2014/23/UE e 2014/24/UE
Consentono che un operatore economico si avvalga delle capacità di altri soggetti (anche in raggruppamenti temporanei) e che i requisiti possano essere condivisi tra i componenti del raggruppamento; orientamento europeo che giustifica trattare il R.T.I. come unico 'operatore economico' ai fini della valutazione delle capacità.
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice appalti), art. 37
Disciplina i raggruppamenti temporanei (mandataria, mandataria con rappresentanza, tipi orizzontale/verticale/misto) e conferma che il mandato collettivo non crea un centro autonomo di imputazione giuridica; il potere rappresentativo deriva dalla designazione e dalle procure rilasciate.
art. 73, commi 1 e 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La norma prevede procedure di accertamento per la tassa rifiuti e disciplina l'attività di rilevazione; la Corte ricorda che il contraddittorio preventivo obbligatorio non è generalizzato per i tributi non armonizzati e che accessi/ispezioni nell'ambito della fase interlocutoria non determinano automaticamente nullità dell'atto se non viola i termini previsti.
art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Prevede il termine dilatorio per il contraddittorio in caso di accessi, ispezioni o verifiche; la Corte sottolinea che tale disciplina non generalizza l'obbligo di contraddittorio per i tributi non armonizzati, salvo la specifica ipotesi tipizzata (accessi/ispezioni) che comporta effetti se violata.
art. 2188 c.c.
Registro delle Imprese come fonte agevole per verificare la titolarità di poteri e la qualità di legale rappresentante; utile per attestare la legittimità della sottoscrizione degli atti da parte di chi risulta legale rappresentante.
art. 11, comma 4, d.lgs. n. 157/1995
Richiama il principio secondo cui nel raggruppamento le imprese conferiscono mandato e procura alla capogruppo e che la designazione non impedisce alla capogruppo di nominare procuratori; non limita la legittimità di procure/mandati consensuali fra le imprese del raggruppamento.
art. 360 e art. 112 c.p.c. (giurisdizione di legittimità)
La Corte può decidere nel merito anche se il giudice di appello ha omesso pronunce su alcuni motivi, quando la questione sia di diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, evitando inutili rinvii (principi di economia processuale).
Massime di principio
- In caso di avvisi emessi da un R.T.I. (raggruppamento temporaneo) occorre verificare la natura del raggruppamento: in quelli misti l'iscrizione all'Albo ministeriale è necessaria solo per le imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione; le imprese che svolgono compiti secondari di supporto non richiedono necessariamente l'iscrizione.
- La validità della sottoscrizione di atti impositivi da parte di un soggetto del R.T.I. può essere comprovata tramite procura notarile e dalla qualifica di legale rappresentante dell'impresa mandataria; la verifica formale può essere agevolmente svolta tramite il Registro delle Imprese.
- Per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo non è in generale obbligatorio: la sua mancata instaurazione non determina automaticamente la nullità dell'atto salvo che non sia espressamente prevista dalla norma (es. termini dilatori collegati ad accessi/ispezioni), situazione che va valutata caso per caso.
- Il termine di decadenza quinquennale per l'esercizio del potere impositivo si valuta in base alla data in cui l'ente ha compiuto gli atti necessari per la notificazione (data di spedizione/atti preparatori rilevanti), non in base alla conoscenza effettiva da parte del contribuente.
- Nelle controversie su atti emessi da raggruppamenti temporanei è utile analizzare il contratto di concessione/affidamento e le procure conferite tra i componenti per determinare chi aveva il potere di esternare la volontà e firmare gli atti; spesso la questione è di diritto e può essere decisa in sede di legittimità senza rimessione se non richiede nuovi accertamenti di fatto.
- La disciplina e la giurisprudenza UE consentono ampia flessibilità nel fatto che un operatore economico si avvalga delle capacità di altri soggetti nel raggruppamento; quindi, requisiti tecnici e capacità possono essere condivisi tra componenti, purché dimostrabile il legame e la disponibilità delle risorse.
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