Cassazione Civile, Sentenza n. 15443/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento (IRPEF e addizionali riferite all'anno 2016, ruolo 2014) per molteplici censure: deposito telematico di atti da soggetto non legittimato; mancato avvalimento dell'Avvocatura dello Stato da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; illegittimità della rappresentanza per mancata assunzione mediante concorso dell'avvocato difensore; invalidità della notifica della cartella per uso del rito dell'irreperibilità (mancanza del presupposto dell'irreperibilità); incompetenza ad impugnare il ruolo per difetto di interesse rispetto alla prescrizione; invalidità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento per mancanza di attestazione di conformità; inefficacia interruttiva della iscrizione ipotecaria ai fini della prescrizione; applicazione del principio del favor rei e questioni connesse alla prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Per ciascun motivo ha ritenuto: il deposito telematico da parte di soggetto non legittimato è questione che attiene all'Ufficio e non dà interesse al contribuente; l'Agenzia delle Entrate Riscossione non era obbligata a ricorrere all'Avvocatura dello Stato per il contenzioso tributario salvo ipotesi specifiche (conflitto, indisponibilità ecc.) e la procura a legale del libero foro è legittima nei limiti previsti; la legittimazione del difensore è sufficiente se il soggetto è attribuito in organigramma; la relata di notifica della cartella ha efficacia di pubblica fede e va disconosciuta solo con querela di falso, pertanto la notifica per irreperibilità è valida; l'impugnazione diretta del ruolo per ottenere accertamento negativo è inammissibile per difetto di interesse quando la cartella sia stata regolarmente notificata; la notifica via PEC è valida anche se la copia informatica non è sottoscritta con firma digitale; la questione sull'effetto interruttivo dell'iscrizione ipotecaria è assorbita dalla regolarità della notifica; la censura sulla decadenza del potere impositivo (favor rei) è inammissibile perché avrebbe dovuto essere sollevata impugnando l'avviso di accertamento originario. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio (€ 5.000,00 oltre spese prenotate a debito) e viene dato atto dei presupposti per i versamenti previsti dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 23)
Rilevata nelle censure relative alla rappresentanza e deposito di atti; la Corte considera che le questioni sul deposito telematico attengono all'Ufficio e non conferiscono interesse al contribuente quando l'Ufficio non si dolga
Codice di procedura civile (art. 166)
Richiamato con riferimento alle regole sulla rappresentanza e deposito degli atti; usato per valutare le censure processuali sulla legittimazione del soggetto che ha depositato
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 43, comma 4 e richiamo generale)
Richiamato nella disciplina del patrocinio e dei casi di conflitto che possono imporre l'Avvocatura dello Stato; la Corte conferma che le Agenzie possono avvalersi dell'Avvocatura nei casi previsti dalla convenzione
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (art. 1, comma 8)
Citato nella contestazione relativa all'obbligo di ricorso all'Avvocatura; la Corte rimarca l'applicazione delle convenzioni e delle eccezioni previste
Costituzione (art. 97, comma 4)
Evocata nella censura concernente accesso agli impieghi pubblici; la Corte ritiene irrilevante per la validità della rappresentanza processuale la mancata assunzione per concorso dell'avvocato che difende l'ente
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4 e art. 52)
Richiamato nella censura sull'accesso per concorso; la Corte afferma che la legittimazione processuale si valuta anche con riferimento all'organigramma e alle deleghe interne
Codice di procedura civile (art. 140 e art. 139 richiamati)
Norme richiamate sul rito dell'irreperibilità e luoghi alternativi di notificazione; la Corte conferma che la relata e gli adempimenti di deposito/affissione e invio raccomandata, assistiti da pubblica fede, legittimano la notifica
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 26, art. 60, art. 50 e art. 25/26)
Richiamato in relazione alle regole sulle notifiche delle cartelle e sugli atti interruttivi della prescrizione; la Corte valuta la validità formale delle notifiche e la natura degli atti interruttivi
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 19)
Norma sul contenuto e oggetto del ricorso tributario; la Corte ricorda i limiti dell'impugnazione diretta del ruolo e l'esigenza di interesse per l'accertamento negativo
Codice civile (art. 2943 e art. 2948, comma unico n.4)
Richiamati in relazione alla prescrizione; la Corte considera le censure sulla prescrizione non fondate o inammissibili quando non prospettate nei modi e nei tempi previsti
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 3)
Citato in relazione al principio del favor rei nel diritto tributario; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile trattandosi di questione che doveva essere sollevata impugnando l'atto impositivo originario
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (disciplina PEC e documenti informatici)
Usati per confermare la validità della notifica via PEC con copia informatica in PDF anche se priva di firma digitale; la giurisprudenza di legittimità consente tale modalità
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1‑quater)
Richiamato nel dispositivo per attestare l'esistenza dei presupposti processuali per i versamenti a carico del ricorrente
Massime di principio
- La verifica formale del deposito telematico o del soggetto che ha depositato atti processuali inerenti a pretese erariali è, di norma, questione spettante all'Ufficio interessato; il contribuente non ha sempre interesse processuale a sollevare tale vizio se l'Ufficio non si duole.
- L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione possono avvalersi dell'Avvocatura dello Stato solo nei casi previsti dalle convenzioni e nelle ipotesi di conflitto o indisponibilità; per il contenzioso tributario la difesa tramite avvocati del libero foro è generalmente ammessa salvo condizioni contrarie espresse.
- La legittimazione a rappresentare l'amministrazione in giudizio si valuta anche in base all'organigramma e alle deleghe interne: è sufficiente che il soggetto che sottoscrive abbia effettiva attribuzione di competenza nell'ufficio interessato.
- La relata di notifica e gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario godono di pubblica fede e non sono disconoscibili dal destinatario se non mediante querela di falso; la notifica per irreperibilità è valida se risultano adempiute le formalità (deposito, affissione, raccomandata).
- La notifica tramite PEC di cartelle e intimazioni è valida allegando la copia informatica (PDF), senza che sia sempre necessaria la firma digitale; ciò vale sia per la cartella di pagamento sia per l'intimazione di pagamento, secondo la giurisprudenza di legittimità.
- L'impugnazione diretta del ruolo per ottenere un accertamento negativo è normalmente inammissibile per difetto d'interesse se la cartella è stata regolarmente notificata; il contribuente deve ricorrere ai rimedi amministrativi (sgravio) o impugnare l'atto impositivo originario per censure sul titolo.
- Le questioni relative all'interruzione o sospensione della prescrizione (es. effetto dell'iscrizione ipotecaria) richiedono specifica trattazione e fondamento normativo; talune censure possono risultare assorbite o inammissibili se non rivolte contro l'atto impositivo originario.
- Le censure di violazione di legge sul termine di prescrizione e sul favor rei devono essere proposte nel giudizio appropriato e nei tempi previsti; non sempre possono essere sollevate in sede di impugnazione della cartella se il vizio concerne l'avviso di accertamento non impugnato.
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