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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15443/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento (IRPEF e addizionali riferite all'anno 2016, ruolo 2014) per molteplici censure: deposito telematico di atti da soggetto non legittimato; mancato avvalimento dell'Avvocatura dello Stato da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; illegittimità della rappresentanza per mancata assunzione mediante concorso dell'avvocato difensore; invalidità della notifica della cartella per uso del rito dell'irreperibilità (mancanza del presupposto dell'irreperibilità); incompetenza ad impugnare il ruolo per difetto di interesse rispetto alla prescrizione; invalidità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento per mancanza di attestazione di conformità; inefficacia interruttiva della iscrizione ipotecaria ai fini della prescrizione; applicazione del principio del favor rei e questioni connesse alla prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Per ciascun motivo ha ritenuto: il deposito telematico da parte di soggetto non legittimato è questione che attiene all'Ufficio e non dà interesse al contribuente; l'Agenzia delle Entrate Riscossione non era obbligata a ricorrere all'Avvocatura dello Stato per il contenzioso tributario salvo ipotesi specifiche (conflitto, indisponibilità ecc.) e la procura a legale del libero foro è legittima nei limiti previsti; la legittimazione del difensore è sufficiente se il soggetto è attribuito in organigramma; la relata di notifica della cartella ha efficacia di pubblica fede e va disconosciuta solo con querela di falso, pertanto la notifica per irreperibilità è valida; l'impugnazione diretta del ruolo per ottenere accertamento negativo è inammissibile per difetto di interesse quando la cartella sia stata regolarmente notificata; la notifica via PEC è valida anche se la copia informatica non è sottoscritta con firma digitale; la questione sull'effetto interruttivo dell'iscrizione ipotecaria è assorbita dalla regolarità della notifica; la censura sulla decadenza del potere impositivo (favor rei) è inammissibile perché avrebbe dovuto essere sollevata impugnando l'avviso di accertamento originario. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio (€ 5.000,00 oltre spese prenotate a debito) e viene dato atto dei presupposti per i versamenti previsti dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 23)

    Rilevata nelle censure relative alla rappresentanza e deposito di atti; la Corte considera che le questioni sul deposito telematico attengono all'Ufficio e non conferiscono interesse al contribuente quando l'Ufficio non si dolga

  • Codice di procedura civile (art. 166)

    Richiamato con riferimento alle regole sulla rappresentanza e deposito degli atti; usato per valutare le censure processuali sulla legittimazione del soggetto che ha depositato

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 43, comma 4 e richiamo generale)

    Richiamato nella disciplina del patrocinio e dei casi di conflitto che possono imporre l'Avvocatura dello Stato; la Corte conferma che le Agenzie possono avvalersi dell'Avvocatura nei casi previsti dalla convenzione

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (art. 1, comma 8)

    Citato nella contestazione relativa all'obbligo di ricorso all'Avvocatura; la Corte rimarca l'applicazione delle convenzioni e delle eccezioni previste

  • Costituzione (art. 97, comma 4)

    Evocata nella censura concernente accesso agli impieghi pubblici; la Corte ritiene irrilevante per la validità della rappresentanza processuale la mancata assunzione per concorso dell'avvocato che difende l'ente

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4 e art. 52)

    Richiamato nella censura sull'accesso per concorso; la Corte afferma che la legittimazione processuale si valuta anche con riferimento all'organigramma e alle deleghe interne

  • Codice di procedura civile (art. 140 e art. 139 richiamati)

    Norme richiamate sul rito dell'irreperibilità e luoghi alternativi di notificazione; la Corte conferma che la relata e gli adempimenti di deposito/affissione e invio raccomandata, assistiti da pubblica fede, legittimano la notifica

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 26, art. 60, art. 50 e art. 25/26)

    Richiamato in relazione alle regole sulle notifiche delle cartelle e sugli atti interruttivi della prescrizione; la Corte valuta la validità formale delle notifiche e la natura degli atti interruttivi

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 19)

    Norma sul contenuto e oggetto del ricorso tributario; la Corte ricorda i limiti dell'impugnazione diretta del ruolo e l'esigenza di interesse per l'accertamento negativo

  • Codice civile (art. 2943 e art. 2948, comma unico n.4)

    Richiamati in relazione alla prescrizione; la Corte considera le censure sulla prescrizione non fondate o inammissibili quando non prospettate nei modi e nei tempi previsti

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 3)

    Citato in relazione al principio del favor rei nel diritto tributario; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile trattandosi di questione che doveva essere sollevata impugnando l'atto impositivo originario

  • D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (disciplina PEC e documenti informatici)

    Usati per confermare la validità della notifica via PEC con copia informatica in PDF anche se priva di firma digitale; la giurisprudenza di legittimità consente tale modalità

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1‑quater)

    Richiamato nel dispositivo per attestare l'esistenza dei presupposti processuali per i versamenti a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La verifica formale del deposito telematico o del soggetto che ha depositato atti processuali inerenti a pretese erariali è, di norma, questione spettante all'Ufficio interessato; il contribuente non ha sempre interesse processuale a sollevare tale vizio se l'Ufficio non si duole.
  • L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione possono avvalersi dell'Avvocatura dello Stato solo nei casi previsti dalle convenzioni e nelle ipotesi di conflitto o indisponibilità; per il contenzioso tributario la difesa tramite avvocati del libero foro è generalmente ammessa salvo condizioni contrarie espresse.
  • La legittimazione a rappresentare l'amministrazione in giudizio si valuta anche in base all'organigramma e alle deleghe interne: è sufficiente che il soggetto che sottoscrive abbia effettiva attribuzione di competenza nell'ufficio interessato.
  • La relata di notifica e gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario godono di pubblica fede e non sono disconoscibili dal destinatario se non mediante querela di falso; la notifica per irreperibilità è valida se risultano adempiute le formalità (deposito, affissione, raccomandata).
  • La notifica tramite PEC di cartelle e intimazioni è valida allegando la copia informatica (PDF), senza che sia sempre necessaria la firma digitale; ciò vale sia per la cartella di pagamento sia per l'intimazione di pagamento, secondo la giurisprudenza di legittimità.
  • L'impugnazione diretta del ruolo per ottenere un accertamento negativo è normalmente inammissibile per difetto d'interesse se la cartella è stata regolarmente notificata; il contribuente deve ricorrere ai rimedi amministrativi (sgravio) o impugnare l'atto impositivo originario per censure sul titolo.
  • Le questioni relative all'interruzione o sospensione della prescrizione (es. effetto dell'iscrizione ipotecaria) richiedono specifica trattazione e fondamento normativo; talune censure possono risultare assorbite o inammissibili se non rivolte contro l'atto impositivo originario.
  • Le censure di violazione di legge sul termine di prescrizione e sul favor rei devono essere proposte nel giudizio appropriato e nei tempi previsti; non sempre possono essere sollevate in sede di impugnazione della cartella se il vizio concerne l'avviso di accertamento non impugnato.

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