Cassazione Civile, Sentenza n. 15528/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata e accertata la proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., dei locali di portineria e degli ex alloggi dei portieri presenti nel complesso ERP del quartiere Sant'Ambrogio I, sostenendo che tali locali erano destinati al servizio comune (portierato) al momento della costituzione dei condomìni e dunque rientravano nelle parti comuni
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i giudici di merito: il Tribunale e la Corte d'appello hanno accertato, come fatto, che il servizio di portierato era stato soppresso dal Comune sin dal 2001 e che negli atti di alienazione e nel regolamento condominiale i locali ex portineria non risultavano elencati tra le proprietà comuni. Inoltre le richieste istruttorie già rigettate in primo grado non sono state riproposte specificamente in appello e sono state considerate rinunciate. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di diritto proposti e ha confermato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, compreso il contributo unificato previsto
Norme richiamate
art. 1117 c.c.
Per i locali indicati dall'art. 1117 n. 2 (es. alloggio del portiere) non è sufficiente la possibilità oggettiva di uso: occorre che, all'atto della costituzione del condominio, il locale abbia una destinazione specifica al servizio comune, di fatto o per atto, perché diventi bene comune
art. 110 c.c.
Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina sulla comunione/condominio e alla formazione della stessa al momento della dismissione; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo mutasse la valutazione di fatto sulla cessazione del servizio di portierato
artt. 36 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali)
Invocati in relazione all'approvazione del procedimento di dismissione del patrimonio comunale: la Corte ha ritenuto che, anche assumendo la precedenza temporale della delibera comunale, il giudizio rimane ancorato agli accertamenti di fatto sulla cessazione del servizio
art. 115 c.p.c.
Rilevante per la valutazione delle istanze istruttorie: la Corte ha confermato che istanze istruttorie rigettate in primo grado devono essere riproposte specificamente in appello, altrimenti si considerano rinunciate
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati in tema di liquidazione e riparto delle spese processuali; la Corte ha ribadito l'ampio margine di discrezionalità del giudice di merito nel decidere sulle spese, anche in caso di soccombenza reciproca
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per stabilire l'obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al ricorso
Massime di principio
- Per qualificare come "parte comune" un locale eventualmente destinabile ad alloggio del portiere (art. 1117 n.2 c.c.) è necessario dimostrare che, al momento della costituzione del condominio, quel locale aveva una specifica destinazione al servizio comune; non basta la mera collocazione o utilizzo potenziale
- Gli atti di compravendita e il regolamento condominiale (elenco delle proprietà comuni) hanno grande rilevanza: l'assenza di un locale nell'elenco delle parti comuni pesa a sfavore della sua qualificazione come bene comune, salvo prova contraria convincente
- La cessazione concreta della funzione di servizio (es. soppressione del servizio di portineria prima della costituzione del condominio) è un fatto decisivo e può sottrarre la destinazione comune al locale
- Le istanze istruttorie respinte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico in appello; un richiamo generico alle prove già prodotte non è sufficiente e può portare alla loro considerazione come rinunciate
- In tema di spese processuali il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare compensazioni e riparto; la Cassazione verifica solo la violazione di principi di diritto fondamentali e non sostituisce la valutazione discrezionale del giudice di merito
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