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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15520/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La CTR aveva dichiarato la nullità dell'avviso di accertamento TARSU (anni 2011-2012) perché emesso da soggetto ritenuto non legittimato (RTI non iscritto all'albo ministeriale previsto dall'art. 53 d.lgs. 446/1997). Il RTI impugna in Cassazione sostenendo che l'iscrizione all'albo non è richiesta per l'intero raggruppamento ma solo per le imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, mentre le imprese che eseguono attività secondarie di supporto non necessitano dell'iscrizione; inoltre invoca i principi del diritto dell'Unione (direttive 2014/23 e 2014/24) che permettono al raggruppamento di fare affidamento sulle capacità dei singoli associati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato il principio secondo cui l'iscrizione nell'albo ministeriale prevista dall'art. 53 d.lgs. 446/1997 è richiesta solo per le società del raggruppamento che svolgono prestazioni tra loro fungibili e, in particolare, le attività principali di accertamento e riscossione; non è invece necessaria per le imprese che svolgono attività secondarie o di mero supporto. La Corte ha inoltre richiamato la disciplina e la giurisprudenza europea (direttive 2014/23 e 2014/24) che consentono ad un operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Campania per nuovo esame conformemente ai principi di diritto delineati, lasciando al giudice di merito l'accertamento concreto della natura principale o secondaria delle prestazioni delle singole imprese e della legittimità della sottoscrizione dell'avviso da parte del rappresentante delegato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 446/1997

    Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni

    L'iscrizione all'albo è un requisito soggettivo richiesto solo per le imprese che svolgono attività principali e fungibili di accertamento e riscossione; non è necessaria per associate che svolgono attività secondarie di supporto

  • d.m. 11 settembre 2000, n. 289

    Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati

    Disciplina attuativa dell'art. 53, rilevante ai fini della verifica formale dell'iscrizione, ma da interpretare alla luce della natura dei compiti svolti dalle singole imprese nel raggruppamento

  • art. 37 d.lgs. 163/2006 (ora d.lgs. 50/2016 art.48)

    Disciplina del raggruppamento temporaneo di imprese (ATI/RTI), distinzione tra raggruppamento orizzontale e verticale

    Il RTI è una mera aggregazione di scopo senza autonoma soggettività patrimoniale; i requisiti soggettivi possono essere richiesti solo alle imprese che svolgono le prestazioni principali e fungibili

  • Direttiva 2014/23/UE

    art. 38: "ove opportuno ... l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti"

    Consente che un operatore (incluso un RTI) faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti e che l'amministrazione richieda la dimostrazione della disponibilità delle risorse e, eventualmente, la responsabilità solidale

  • Direttiva 2014/24/UE

    art. 63: "un operatore economico può... fare affidamento sulle capacità di altri soggetti"; art. 26 par.2 e art.64

    Stabilisce che i raggruppamenti possono avvalersi delle capacità degli associati e che le amministrazioni non possono imporre requisiti sproporzionati (principio di proporzionalità); disciplina le modalità di iscrizione negli elenchi ufficiali tenendo conto delle capacità condivise nel raggruppamento

  • Legge 8 luglio 1977, n. 584

    Introduzione della figura dell'Associazione Temporanea di Imprese

    Storico riferimento che mostra la natura negoziale e temporanea dell'ATI/RTI, confermando l'assenza di autonoma soggettività

Massime di principio

  • L'iscrizione in elenchi o albi ministeriali, prevista per l'esercizio di attività impositive (accertamento e riscossione), è richiesta solo per le imprese del raggruppamento che svolgono attività principali e fungibili; le imprese che svolgono compiti meramente accessori o di supporto non richiedono necessariamente tale iscrizione
  • Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituisce un soggetto autonomo di diritto: le capacità delle singole imprese possono essere cumulate e attribuite al raggruppamento nell'ambito della partecipazione all'affidamento, secondo le regole europee sul ricorso alle capacità di terzi
  • In caso di contestazione sulla legittimazione del soggetto che ha emesso atti impositivi, spetta al giudice di merito valutare, in concreto, quali siano le attività principali e quali quelle secondarie svolte dalle singole imprese e se l'atto sia stato validamente sottoscritto da un rappresentante legittimato o delegato
  • Le prescrizioni nazionali che impongono l'iscrizione individuale di tutti i membri del raggruppamento possono violare il principio di proporzionalità se risultano eccedenti rispetto agli obiettivi di tutela; occorre valutare criteri oggettivi e proporzionati per richiedere requisiti formali
  • La prova dell'affidamento delle capacità (impegno formale degli altri soggetti, responsabilità solidale, procura o delega notarile) è centrale per legittimare la validità degli atti emessi nell'ambito di un RTI

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