Cassazione Civile, Sentenza n. 15445/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha considerato un provento illecito pari a €100.000, percepito dall'imputato per corruzione, come "reddito diverso" ai fini IRPEF per l'anno 2008, avendo il procedimento penale nei confronti di Fiaccabrino concluso ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento sostenendo, tra l'altro, che l'Ufficio non aveva provato con certezza la data di acquisizione del provento e denunciando carenze motivazionali e omissioni da parte della Commissione tributaria regionale nella valutazione delle sue deduzioni e prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. Ha ritenuto che la motivazione della Commissione tributaria regionale fosse adeguata nei termini minimi richiesti e che il giudicato penale (con indicazione del periodo prossimo al 15.2.2008) fosse idoneo a rendere certo il periodo di percezione del provento illecito; le doglianze del ricorrente sono state catalogate come tentativo di rinnovare il giudizio di merito o come censure non idonee a invertire l'esito della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento del contributo unificato secondo quanto previsto.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, L. 30 dicembre 1992, n. 537
Stabilisce che i proventi illeciti possono essere considerati come redditi diversi ai fini fiscali; applicata per qualificare i 100.000 euro come maggior reddito imponibile.
art. 6, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma sul reddito imponibile ai fini IRPEF utilizzata dall'Ufficio per assoggettare a tassazione il provento illecito.
art. 319 cod. pen.
Riferimento al reato di corruzione, che era il capo di imputazione nel procedimento penale da cui derivava la contestazione fiscale.
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura di chiusura del procedimento penale mediante patteggiamento o decisione concordata: la conclusione del penale con questo rito è stata ritenuta rilevante e idonea a produrre effetti probatori sulla determinazione del periodo di percezione del provento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Prevede i requisiti della motivazione delle decisioni delle Commissioni tributarie; censure del ricorrente basate su presunta mancanza di esame delle controdeduzioni sono state valutate alla luce di questa norma.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.
Dispone i motivi di ricorso per cassazione (nullità per mancanza di motivazione e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché non configuravano le ipotesi di nullità o non dimostravano un'omissione decisiva al punto da incidere sull'esito.
art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato in tema di vizio di motivazione e relativo standard minimo richiesto per considerare la motivazione sufficiente.
art. 112 cod. proc. civ.
Norma sull'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni proposte; la Corte ha osservato che la mancata pronuncia su censure inutili rispetto all'esito non integra errore rimediabile in cassazione se non idonea a mutare la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo previsto.
Massime di principio
- Un giudicato penale che, anche con procedimento ex art. 444 c.p.p., indica in modo chiaro il periodo di percezione di un provento illecito può essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria come elemento probatorio decisivo per l'accertamento fiscale.
- La Corte tributaria, se motivando che si appoggia a un elemento coperto da giudicato, fornisce una motivazione compatibile con il minimo costituzionale richiesta in Cassazione; non ogni censura sulla valutazione probatoria è idonea a determinare l'annullamento in sede di legittimità.
- In Cassazione non è consentito chiedere una rinnovata valutazione del merito dei fatti o la ritrattazione degli apprezzamenti di fatto fatti dal giudice di merito: i motivi devono mirare a profili di diritto o a vizi formali della motivazione riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 360 c.p.c.
- L'omessa pronuncia su questioni o censure è rilevante in cassazione solo se riguarda fatti o questioni decisivi e idonei a mutare l'esito del giudizio; questioni considerate irrilevanti rispetto al decisum non giustificano l'accoglimento del ricorso.
- Chi impugna un accertamento fiscale fondato su un provvedimento penale deve provare specificamente in che modo il giudicato penale non si applichi o sia incompleto rispetto agli elementi rilevanti per la determinazione del periodo di percezione o dell'ammontare del provento.
- Le spese e i contributi di giudizio possono essere addebitati al ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile, con liquidazione secondo i parametri indicati in sentenza.
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