Cassazione Civile, Ordinanza n. 12652/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha emesso nei confronti di una socia al 98% di una società di capitali a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento per reddito di partecipazione relativo all’anno 2008, assumendo l’esistenza di utili extracontabili non dichiarati dalla società. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che l’accertamento presupposto nei confronti della società fosse invalido perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese e che, comunque, non potesse operare la responsabilità della socia ex art. 2495 c.c. in assenza di somme ricevute a seguito del bilancio finale di liquidazione. La CTP ha accolto il ricorso e la CTR ha confermato. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell’art. 295 c.p.c. per avere la CTR ritenuto travolto l’accertamento del socio per effetto dell’annullamento di quello societario; (2) violazione di legge per avere considerato preclusiva la mancanza di una censura di merito sull’accertamento societario; (3) violazione dell’art. 2495 c.c. per aver escluso la pretesa verso il socio solo perché non risultavano somme distribuite in sede di liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto non fondato il rilievo di inammissibilità del controricorso e ha poi accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che l’annullamento dell’avviso emesso verso la società era dovuto a un vizio del procedimento legato all’estinzione/cancellazione della società, non a una pronuncia di merito sul maggior reddito societario, e dunque non aveva efficacia pregiudicante sull’accertamento personale del socio; ha inoltre affermato che l’eventuale mancanza di riparti ai soci in sede di liquidazione non esclude, di per sé, la pretesa erariale verso gli ex soci per debiti sociali residui o per utili occulti presuntivamente distribuiti.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente esposto nei fatti e nelle censure, sicché non sussisteva l’inammissibilità dedotta dalla controparte.
È stato il parametro di deduzione dei motivi relativi a violazione di legge sull’efficacia dell’annullamento dell’accertamento societario e sull’art. 2495 c.c.
È stato il parametro del motivo con cui si deduceva la nullità della sentenza per pretesa violazione dell’art. 295 c.p.c.
La Corte ha escluso la necessità di sospensione o la nullità della decisione, poiché l’annullamento dell’accertamento societario era avvenuto per ragioni processuali e non aveva efficacia pregiudicante sul giudizio relativo al socio.
La Corte ha affermato che la mancata corresponsione di somme ai soci in base al bilancio finale di liquidazione non impedisce, di per sé, l’azione dell’Amministrazione verso gli ex soci per i rapporti debitori residui della società estinta e per utili occulti presuntivamente distribuiti.
art. 4 L. 7 agosto 2000, n. 74
È richiamato solo come base dell’affermazione, nell’atto impositivo, del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di notizia di reato.
Massime di principio
- In materia di accertamento del reddito di partecipazione in società a ristretta base, l’annullamento dell’atto emesso verso la società incide sull’accertamento del socio solo se tale annullamento riguarda il merito della pretesa tributaria; se invece deriva da vizi procedurali o da ragioni formali, non opera un effetto pregiudicante automatico.
- La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società può essere contestata dal socio anche nel proprio giudizio, ma non viene meno per il solo fatto che l’accertamento societario sia stato annullato per ragioni non attinenti al merito.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione non eliminano l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a notificare un titolo agli ex soci per rapporti debitori residui o per utili occultamente conseguiti e presuntivamente distribuiti.
- L’assenza di riparti ai soci nel bilancio finale di liquidazione non esclude, da sola, la possibilità di far valere nei confronti degli ex soci pretese tributarie riferite a debiti sociali non definiti o a redditi non dichiarati imputati per presunzione ai soci.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza di inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti o di specificità del ricorso non è fondata quando il ricorso, pur sintetico, consenta di comprendere chiaramente la vicenda e le censure proposte.
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