Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30814/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Istituto Costante Gris aveva presentato una proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3/2012. Alcuni creditori (Serenissima Ristorazione, Servizi Italia, Banca Farmafactoring, Banca Sistema) proposero contestazioni ex art. 12 sulla procedura e sulla legittimazione soggettiva dell'ente (sostenendo che un ente pubblico tipo IPAB non rientrerebbe nella disciplina sul sovraindebitamento). Il Tribunale di Treviso, in riforma del decreto di omologa, dichiarò inammissibile la proposta ritenendo inesistente il requisito soggettivo. L'Istituto ricorse in Cassazione denunciando (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 L. n. 3/2012 perché le doglianze soggettive avrebbero dovuto essere proposte in reclamo ex art. 10 (rimedi specifici) e non con le contestazioni ex art. 12; (2) errata valutazione della sussistenza del requisito soggettivo (artt. 6 e 7). Inoltre Banca Farmafactoring propose ricorso incidentale condizionato per presunta nullità del procedimento per omesso esame di eccezioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Istituto (violazione artt. 10 e 12), dichiarando assorbito il secondo motivo. Ha ritenuto che la legge n. 3/2012 prevede un rimedio specifico (reclamo ex art. 10) per impugnare il decreto con cui il giudice fissa l'udienza e che le doglianze sulla sussistenza del requisito soggettivo dovevano essere sollevate in quella sede; pertanto il Tribunale di Treviso avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità, per tardività, delle contestazioni sollevate in sede di art. 12 e non decidere nel merito la legittimazione dell'Istituto. Per tali ragioni la Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Treviso in diversa composizione collegiale, ordinando che in quella sede sia definitivamente preclusa ogni contestazione sulla legittimazione dell'Istituto ad avvalersi della procedura ex art. 7 L. n. 3/2012 e disponendo il riesame degli altri motivi di reclamo non esaminati. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato di Banca Farmafactoring. Ha altresì disposto la regolamentazione delle spese di legittimità e richiamato l'applicabilità dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 per eventuali contributi unificati aggiuntivi.

Norme richiamate

  • Legge n. 3 del 2012 (composizione delle crisi da sovraindebitamento)

    artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12

    La Corte interpreta l'art. 10 come fonte del rimedio specifico (reclamo) contro il decreto che fissa l'udienza e come lo strumento procedurale deputato a censurare, tempestivamente, anche la questione della sussistenza del requisito soggettivo per l'accesso alla procedura. Le contestazioni fondate su mancata ammissibilità soggettiva sollevate in sede di art. 12 sono tardive se non erano state proposte in reclamo ex art. 10. L'art. 12 è riservato alla verifica del raggiungimento delle maggioranze, alla regolarità del calcolo dei consensi e alla valutazione della convenienza/cramdown dell'accordo.

  • Codice di procedura civile

    artt. 737 e ss. (rito camerale)

    Le disposizioni camerali si applicano al procedimento di verifica/omologa previsto dalla legge n. 3/2012; il giudice opera con i limiti del rito camerale nelle fasi di verifica, reclamo e omologa.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Riferimento alla possibile applicazione di un contributo unificato supplementare da parte della parte che ha proposto il ricorso incidentale dichiarato inammissibile; l'amministrazione giudiziaria verificherà l'eventuale esenzione.

  • Costituzione

    art. 111 (ricorso per cassazione)

    Il ricorso per cassazione è stato proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale, con conferma della giurisdizione della Corte in materia di impugnazioni dei provvedimenti relativi alla composizione della crisi.

Massime di principio

  • Se un creditore intende contestare la sussistenza dei requisiti soggettivi o di ammissibilità della proposta di composizione della crisi, deve farlo tramite il reclamo previsto dall'art. 10 L. n. 3/2012; altrimenti la contestazione è in linea di principio tardiva se sollevata solo in sede di art. 12.
  • Il giudice chiamato a decidere sull'omologa deve verificare la regolarità della procedura e il calcolo delle maggioranze, ma non può sostituirsi alle regole procedurali che attribuiscono rimedi specifici nelle diverse fasi (non riapre questioni che erano soggette a reclamo in altra fase se il rimedio non è stato esercitato).
  • La regola del silenzio-assenso e il quorum del 60% sono elementi central i della procedura: l'Organismo deve dettagliare inclusioni/esclusioni dei crediti nella relazione e le parti possono contestare tali conteggi nei termini previsti; il giudice verifica l'eventuale errore solo se decisivo per il raggiungimento della maggioranza.
  • Non è sempre possibile applicare per analogia principi del concordato preventivo (es. poteri di sindacato d'ufficio estesi) alla procedura di sovraindebitamento: la disciplina specifica della L. n. 3/2012 va rispettata nelle sue peculiarità procedurali.
  • In caso di annullamento in Cassazione per vizi procedurali relativi alla fase di impugnazione, la causa viene rinviata al giudice di merito che deve valutare le questioni non precluse, con eventuale divieto di rimettere in discussione questioni definitive indicate dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.