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Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine all'istanza dell’8/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dal MAECI e dalla competente rappresentanza diplomatica italiana in Islamabad sull'istanza dell'8 settembre 2025, con la quale aveva richiesto un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato di avere convocato l'interessato per la formalizzazione dell'istanza; il ricorrente ne ha preso atto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha adottato il comportamento richiesto, convocando il ricorrente per formalizzare la domanda di visto. Le spese processuali sono state compensate. Il Collegio ha tuttavia disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, secondo il rito previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'Amministrazione adotta il comportamento richiesto dal ricorrente, viene meno l'oggetto attuale della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio contro il silenzio, la convocazione dell'interessato per formalizzare l'istanza amministrativa richiesta è idonea a far cessare la materia del contendere quando realizza la pretesa procedimentale oggetto del ricorso, senza che ciò implichi necessariamente il rilascio del provvedimento finale richiesto.
  • La cessazione della materia del contendere può accompagnarsi alla compensazione delle spese e al rimborso del contributo unificato al ricorrente, ove versato, secondo la valutazione giudiziale della condotta dell'Amministrazione e dei tempi del riscontro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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