Cassazione Penale, Sentenza n. 13286/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 27/03/2024 del Tribunale di Milano che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per Abilone per i reati di associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.), detenzione e porto di arma (capo 4) e estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416‑bis.1 c.p. (capo 18). Il ricorrente deduceva: (i) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per esclusione dalla valutazione di memorie e documenti difensivi depositati tardivamente (art. 127, co. 2 c.p.p.); (ii) carenza della gravità indiziaria in ordine ai reati contestati (in particolare sull'estorsione «parlata» e sull'affectio societatis dell'associazione mafiosa); (iii) insufficienza delle esigenze cautelari alla luce dell'assenza di precedenti e del lungo intervallo temporale dall'ultimo fatto; (iv) contestazione dell'autenticità di intercettazioni e richiesta di accertamenti fonici non eseguiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di Milano sulla inutilizzabilità delle memorie difensive tardive (art. 127, co. 2 c.p.p. applicato in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p.), con motivazione congrua circa l'assenza di richiesta di termine a difesa e la natura effettiva degli atti. Sul piano sostanziale ha confermato che, nello stadio cautelare, sussiste un compendio indiziario grave e coerente: riunione di capitali e risorse tra gruppi di diversa estrazione mafiosa, impiego di società cartiere, cassa comune per il sostegno ai detenuti, riunioni e summit documentati, intercettazioni e riscontri documentali relativi a operazioni di crediti fiscali e rimborsi in contanti, disponibilità di armi e telefoni criptati. In particolare l'ordinanza di merito è stata ritenuta motivata e congrua rispetto alla configurabilità dell'associazione mafiosa, all'estorsione aggravata (anche per la modalità intimidatoria e la platealità delle pretese) e al possesso di arma. Le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, inquinamento delle prove e pericolosità sociale) sono state ritenute adeguatamente motivate alla luce della struttura e delle modalità operative del sodalizio. Il provvedimento di custodia è quindi confermato.
Norme richiamate
Regola la funzione del Tribunale in sede di appello cautelare; richiama l'applicazione dell'art. 127 comma 2 per i termini di deposito delle memorie, con conseguente regime speciale per le produzioni nel rito cautelare
art. 127, comma 2 cod. proc. pen.
Termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie in appello cautelare; la Corte ha confermato l'applicazione rigorosa del termine e l'inutilizzabilità delle memorie tardive salvo che sia garantito il contraddittorio
Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che, nello stadio cautelare, esistessero gravi indizi circa l'organizzazione stabile, la divisione di ruoli, la mutualità economica e la forza intimidatrice del sodalizio
Prevede l'aggravante quando i reati (es. estorsione) sono commessi con modalità di tipo mafioso; applicata per qualificare l'estorsione contestata come aggravata dalla forza intimidatrice del vincolo associativo
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riflette la presunzione rafforzata in materia di misure cautelari (in presenza di fattispecie particolarmente rilevanti come l'associazione mafiosa) e legittima il rigetto delle argomentazioni contrarie in presenza di gravi indizi e concrete esigenze cautelari
Norma generale sul deposito delle memorie; la Corte ha ricordato che nel rito cautelare prevale la disciplina speciale di cui all'art. 127, comma 2
Richiamato in relazione agli avvisi e all'evoluzione dei fatti oggetto di indagine; utilizzato nel ricostruire le comunicazioni e le integrazioni procedurali nel corso delle investigazioni
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare i termini per il deposito delle memorie (art. 127, co. 2 c.p.p.) sono rigorosi: memorie depositate oltre il termine sono inammissibili salvo che il giudice abbia comunque garantito il concreto contraddittorio; la parte che ritiene di aver subito surprise probatoria deve chiedere tempestivamente termine a difesa.
- La verifica della gravità indiziaria in sede cautelare è prognostica e meno stringente rispetto al giudizio di merito: è sufficiente un compendio indiziario grave, concreto e coerente che giustifichi la misura, senza che sia richiesta la prova piena della responsabilità.
- In presenza di indizi relativi a struttura organizzativa, ripartizione dei ruoli, conti comuni, società cartiere, interscambio di capitali e incontri/riunioni documentati, il quadro indiziario può essere ritenuto idoneo a configurare un'associazione di tipo mafioso anche se composta da soggetti di diversa origine criminale (pactum federatore o cointeressenze).
- L'assenza di denunce formali da parte delle vittime non esclude la configurabilità dell'estorsione quando intercettazioni, documenti e altri riscontri indiziari mostrino condotte intimidatorie, pretesa illecita e intervento di terzi per la riscossione.
- La 'spendita della fama criminale' e l'assoggettamento omertoso del territorio possono integrare l'elemento intimidatorio proprio del metodo mafioso anche in assenza di atti violenti espliciti: la capacità intimidatoria può manifestarsi anche attraverso soprusi, privilegi illeciti o semplice reputazione criminale.
- Contestazioni sull'attendibilità di intercettazioni o sulla necessità di accertamenti tecnici (es. perizie foniche) devono essere tempestivamente proposte e motivate: censure tardive o non specifiche rischiano di essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità.
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari, le doglianze meramente valutative o che sollecitano una diversa interpretazione dei fatti sono spesso inammissibili se non evidenziano mancanza, contraddittorietà manifesta o illogicità della motivazione del giudice di merito.
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