Cassazione Penale, Sentenza n. 34768/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di norme penali e di procedura (art. 606, comma 1, lett. b e c c.p.p.), contestando che la Corte di appello e il Tribunale avessero ritenuto la querela della società danneggiata formalmente e sostanzialmente rituale. Si sosteneva implicitamente che la querela non fosse valida (es. per vizi nella sottoscrizione o nella rappresentanza della società). La Corte d'appello aveva invece accertato che la querela era sottoscritta dal legale rappresentante, la sottoscrizione era autenticata e risultava allegata la delibera che attestava i poteri di rappresentanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato le valutazioni di merito della Corte d'appello: la querela era valida perché la sottoscrizione era autenticata e la procura/delibera comprovava i poteri del legale rappresentante, perciò poteva essere presentata anche da un incaricato. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistere profili di colpa nella proposizione del ricorso. Motivazione resa in forma semplificata.
Norme richiamate
Individua i motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso era fondato su presunte violazioni di legge e motivazione ma è stato ritenuto manifestamente infondato.
art. 337 cod. proc. pen., comma 1 e comma 3
Stabilisce che la querela può essere recapitata da un incaricato o per posta solo se la sottoscrizione è autenticata; la querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica deve indicare la fonte dei poteri di rappresentanza. L'autenticazione è elemento necessario; la sua mancanza comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
art. 333 cod. proc. pen., comma 2
Richiamato come riferimento formale sulle forme con cui va proposta la querela; integra le prescrizioni procedurali relative alla presentazione e sottoscrizione della querela.
Consente di condannare la parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicato per imporre euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale n. 115/2004
Richiama la finalità della norma sull'autenticazione: evitare l'attivazione inutile della giurisdizione penale in assenza di verifica sull'autenticità della sottoscrizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. Un. n. 26549/2006; Sez. 2 n. 52601/2014; Sez. 2 n. 38905/2008)
Conferma il principio secondo cui la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve avere l'autenticazione della sottoscrizione; l'autenticazione è elemento necessario per la procedibilità.
Massime di principio
- Quando una querela è inviata per posta o presentata da un incaricato, è indispensabile l'autenticazione della sottoscrizione; in sua assenza l'azione penale è improcedibile.
- Se la querela è proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, va indicata la fonte dei poteri di rappresentanza (delibera o procura) e tale indicazione deve risultare documentata.
- L'autenticazione della firma consente che la querela sia ricevuta anche tramite incaricato; la mancanza di questa autenticazione può essere rilevante di ordine pubblico procedurale.
- In Cassazione i motivi che non si confrontano con le specifiche e fondate argomentazioni di merito contenute nella sentenza impugnata rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati e il ricorso inammissibile.
- La parte che propone un ricorso inammissibile può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a pagare una somma alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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