Cassazione Civile, Ordinanza n. 05249/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata il 6 dicembre 2023, accettata dalla controricorrente con compensazione delle spese, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che, per effetto della rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza assicurativa stipulata nel 2005 da una struttura ospedaliera religiosa per la copertura della propria responsabilità. Nel giudizio di merito il Tribunale di Palermo aveva respinto l'eccezione di inoperatività della polizza di tipo claims made, ritenendo che, nonostante la denuncia del sinistro fosse avvenuta nel febbraio 2010 e quindi dopo il 31 maggio 2009, la compagnia dovesse comunque manlevare l'assicurata dalla condanna al risarcimento in favore di due danneggiati, nei limiti di euro 2.253,84. La compagnia assicuratrice, divenuta nelle more Amissima Assicurazioni S.p.A., aveva proposto appello e la Corte d'appello di Palermo aveva accolto il gravame, ritenendo valida la clausola claims made contenuta nell'articolo 8 delle condizioni generali di polizza e revocando la condanna alla manleva. L'assicurata ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo nei casi di soccombenza dell'impugnante, ma non estende la misura al caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge; pertanto non opera in caso di rinuncia all'impugnazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, il regolamento delle spese può essere definito secondo l'accordo tra le parti, anche con compensazione delle spese.
- In presenza di estinzione del giudizio di cassazione, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e non rivaluta le questioni di merito decise nei gradi precedenti.
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