Cassazione Penale, Ordinanza n. 11535/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata condannata per l'introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri di origine cinese, reato contestato ai sensi dell'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, l'ignoranza della legge penale assumendo che si trattasse di materia specifica e che la sua ignoranza fosse scusabile; con un secondo motivo ha censurato l'eccessività della pena. La Corte ha rilevato che il primo motivo era nuovo e comunque privo di specifiche allegazioni fattuali idonee a dimostrare una ignoranza scusabile della legge penale; ha inoltre osservato che il secondo motivo era anch'esso nuovo, perché in appello erano state richieste le circostanze attenuanti generiche ma non era stata contestata l'entità della pena, ed era in ogni caso generico per difetto di specifica deduzione sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
norma incriminatrice per l'introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri
in caso di inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che introduce per la prima volta in cassazione una questione non dedotta nei precedenti gradi è inammissibile se richiede accertamenti di fatto non supportati da specifiche allegazioni.
- L'ignoranza della legge penale, per essere eventualmente scusabile, non può essere affermata in modo apodittico: occorre indicare circostanze concrete idonee a fondare l'errore inevitabile o comunque scusabile.
- La censura sull'entità della pena deve essere specifica e deve risultare già devoluta al giudice di merito; se in appello si sono chieste solo le attenuanti generiche, ma non si è contestato il trattamento sanzionatorio, la doglianza proposta per la prima volta in cassazione è nuova e generica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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