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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11850/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

La persona detenuta aveva chiesto il riconoscimento della liberazione anticipata per il semestre 10/8/2023-10/2/2024. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta; il tribunale di sorveglianza, investito del reclamo, aveva confermato il diniego. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorrente, la ritenuta ostatività dell'assunzione di sostanze alcoliche durante un permesso premio sarebbe stata affermata sulla base di un isolato accertamento tossicologico; inoltre, la valutazione complessiva della condotta intramuraria sarebbe stata illogica e contraddittoria, perché non sorretta da riscontri oggettivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha osservato che il tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo compiuto e logico richiamando l'accertamento effettuato, la prescrizione specifica del divieto di abusare di sostanze alcoliche e altri episodi analoghi, per i quali erano state irrogate anche sanzioni disciplinari. Ha quindi escluso che in sede di legittimità fosse consentita una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito. Conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • liberazione anticipata

    il beneficio è stato negato per la ritenuta insufficienza della condotta tenuta nel semestre considerato, valutata anche alla luce della violazione di specifiche prescrizioni e di episodi disciplinari analoghi.

  • art. 616 c.p.p.

    alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può valorizzare, ai fini della valutazione complessiva della condotta del detenuto, anche la violazione di prescrizioni imposte durante benefici penitenziari e ulteriori episodi disciplinari analoghi.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza quando la motivazione impugnata sia congrua, logica e non manifestamente illogica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando reitera censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito senza individuare un effettivo vizio di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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