Cassazione Penale, Ordinanza n. 14694/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non specifico, reputando insufficiente la censura di omessa o carente motivazione formulata in termini generici e non ancorata a precise ragioni di critica alla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello, ma il ricorso è stato ritenuto meramente generico: veniva prospettata un'omessa o carente motivazione senza indicare le ragioni specifiche da cui desumere il denunciato vizio. Dalla ordinanza non emergono i fatti di merito né il reato originariamente contestato; l'unico profilo scrutinato in cassazione riguarda quindi l'ammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.
Norme richiamate
Il ricorso privo di specificità dei motivi è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e consentire di individuare con precisione il vizio denunciato; una doglianza meramente assertiva di omessa o carente motivazione non è sufficiente.
- L'inammissibilità consegue quando il ricorso non indica le ragioni concrete da cui desumere il vizio della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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