Ordinanza n. 1563/2026 - Catania, Sezione 1
per la liquidazione del compenso al commissario ad acta nominato da questa Sezione con sentenza n. 3364/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale di inammissibilità dell’istanza di liquidazione del compenso del commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Il commissario ad acta, nominato con una precedente sentenza del TAR, ha chiesto il riesame del decreto presidenziale che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di liquidazione del compenso. L’istanza è stata qualificata dal Collegio come sostanziale opposizione al decreto di pagamento emesso in favore dell’ausiliario del magistrato. Il commissario ha proposto tale opposizione dinanzi al giudice amministrativo, anziché mediante il procedimento previsto dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il reclamo perché, trattandosi di contestazione relativa alla liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta, il rimedio applicabile è l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Il commissario ad acta riveste la natura di ausiliario del magistrato e ogni controversia sulla liquidazione del relativo compenso appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha quindi rilevato il proprio difetto di giurisdizione e ha dichiarato inammissibile il reclamo, senza regolazione delle spese per l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte obbligata.
Norme richiamate
Le contestazioni contro il decreto di pagamento emesso in favore dell’ausiliario del magistrato devono essere proposte mediante l’opposizione prevista da tale disposizione; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il commissario ad acta, ai fini della liquidazione del compenso, riveste la natura di ausiliario del magistrato.
- Ogni contestazione relativa alla liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta deve essere proposta mediante l’opposizione disciplinata dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
- La controversia sull’opposizione al decreto di pagamento emesso in favore dell’ausiliario del magistrato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il compenso riguardi l’attività svolta da un commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1226/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1227/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1236/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1237/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1238/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1239/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →