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Ordinanza

Ordinanza n. 1563/2026 - Catania, Sezione 1

per la liquidazione del compenso al commissario ad acta nominato da questa Sezione con sentenza n. 3364/2021.

Giustizia amministrativa202100494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaaltro

Atto impugnato: decreto presidenziale di inammissibilità dell’istanza di liquidazione del compenso del commissario ad acta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

Il commissario ad acta, nominato con una precedente sentenza del TAR, ha chiesto il riesame del decreto presidenziale che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di liquidazione del compenso. L’istanza è stata qualificata dal Collegio come sostanziale opposizione al decreto di pagamento emesso in favore dell’ausiliario del magistrato. Il commissario ha proposto tale opposizione dinanzi al giudice amministrativo, anziché mediante il procedimento previsto dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il reclamo perché, trattandosi di contestazione relativa alla liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta, il rimedio applicabile è l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Il commissario ad acta riveste la natura di ausiliario del magistrato e ogni controversia sulla liquidazione del relativo compenso appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha quindi rilevato il proprio difetto di giurisdizione e ha dichiarato inammissibile il reclamo, senza regolazione delle spese per l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte obbligata.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Le contestazioni contro il decreto di pagamento emesso in favore dell’ausiliario del magistrato devono essere proposte mediante l’opposizione prevista da tale disposizione; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta, ai fini della liquidazione del compenso, riveste la natura di ausiliario del magistrato.
  • Ogni contestazione relativa alla liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta deve essere proposta mediante l’opposizione disciplinata dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
  • La controversia sull’opposizione al decreto di pagamento emesso in favore dell’ausiliario del magistrato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il compenso riguardi l’attività svolta da un commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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